Facciamo chiarezza: Chi può fare la formazione DAE?

Il percorso italiano verso l’accreditamento di una rete per la formazione all’utilizzo dei dispositivi DAE, i defibrillatori automatici esterni, è ancora agli inizi, ma si sta consolidando grazie ad alcune circolari che il Ministero della Sanità sta emettendo per fare ordine in un settore dove, finora, non c’è stata molta chiarezza. Soprattutto, non c’è stata omogeneità fra regione e regione. Pubblichiamo quindi per migliorare la conoscenza delle normative fra i soccorritori non medici, la circolare del maggio scorso relativa alla formazione.

Al ministero della Salute infatti sono state poste alcune criticità proprio riferite ai criteri individuati per l’erogazione dei corsi regionali, e in particolare relativi al riconoscimento e/o all’accreditamento di soggetti ed enti formatori presenti sul territorio nazionale.
La questione è molto importante, perché con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 (linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di DAE per società sportive) il numero delle persone che saranno da sottoporre ad un training, o ad un aggiornamento formativo, saranno molte.
“Appare indispensabile – per il Ministero della Salute – riconoscere o accreditare dei soggetti che possano erogare la formazione perseguendo un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare ostascoli al processo di diffusione della cultura e dell’utilizzo dei DAE”.

Ecco che quindi per poter essere FORMATORI CERTIFICATI bisogna:

  1. – Avere un direttore scientifico medico
  2. – Disporre di 5 istruttori certificati
  3. – Organizzare la propria struttura con una segreteria e un registro delle attività
  4. – Disporre di materiale didattico
  5. – Disporre di un manuale che segua le raccomandazioni ILCOR

Inoltre il SIS118 dovrà effettuare delle ispezioni per verificare il rispetto di queste normative.

Ecco il documento del Ministero

 

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