Il soccorritore può rifiutare il trasporto? Si, ma...

E’ capitato a tutti i soccorritori: La centrale parla di intervento in codice verde, la descrizione è di sintomi di bassa/media gravità (a volte anche peggio), e quando si arriva sul posto dell’intervento invece c’è bello pronto – vestito e valigiato – il paziente che vuole farsi trasportare in pronto soccorso per “un controllino”.
A noi ha segnalato la cosa il soccorritore Francesco, che vuole capire meglio quando e in che situazioni il soccorritore può rifiutare il trasporto e il soccorso di un paziente.

La questione è molto dibattuta, soprattutto dopo la lite che è avvenuta nel napoletano, dove un uomo si è scagliato verbalmente contro un soccorritore del 118 perché si è rifiutato di portarlo al Pronto Soccorso per una piccola ustione (sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i dettagli del caso qui)

Scrive Francesco: “Sono soccorritore in una piccola città di provincia. E’ arrivata in centrale una chiamata notturna: Il figlio della paziente lamentava che la madre (68 anni) avesse un dolore fortissimo in zona toracica indefinita e richiede aiuto immediato. All’arrivo sul posto la paziente l’abbiamo trovata fuori dalla porta vestita e “valigiata” pronta per farsi trasportare in ospedale e “farsi fare un controllino”.  Vorrei sapere se a questo punto, il soccorritore può rifiutarsi di trasportare il paziente – evidentemente in salute – al Pronto Soccorso. Che rischio corre il soccorritore che non effettua il trasporto? E’ vero che posso rischiare la prigione?”

Risponde l’avvocato civilista e penalista Silvia Dodi:

“Il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza è composto da una centrale operativa che risponde alle chiamate degli utenti. Di norma l’operatore del centralino pone alcune domande al chiamante per capire l’entità del problema lamentato e l’effettiva urgenza della situazione. Infatti, il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza svolge il compito di unico referente per le emergenze sanitarie di qualsiasi tipo.

Emergenze, appunto. Il 118 non risponde alle chiamate di persone che necessitano di trasporto in Ospedale oppure per casi che non sono connotati da effettiva e comprovata emergenza ed urgenza. Nel caso che ci occupa, la chiamata del paziente che lamenta un dolore fortissimo in zona toracica ma che al momento dell’intervento dei sanitari e degli operatori del S.S.U.E. non presenta alcun elemento di urgenza ed emergenza, che, al contrario manifesta la volontà di farsi trasportare al più vicino nosocomio per accertamenti che egli ritiene urgenti, sebbene la situazione difetti di tale requisito, non può avere diritto all’accesso al Servizio. Infatti, ogni abuso al S.S.U.E. (abuso che può manifestarsi come chiamata per scherzo, piuttosto che chiamata per fatto non esistente o per malore che non può in alcun modo definirsi urgente, ad es. codice bianco) è punito come condotta penalmente rilevante. Risponde, infatti del reato di procurato allarme, ai sensi dell’art. 658 c.p. chiunque in qualche modo disturba l’operato del pubblico servizio ed è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516,00.

L’operatore che rifiutasse il servizio di emergenza a chi non si trova affatto in uno stato di urgenza ed emergenza non può essere in alcun modo sanzionato. Infatti, l’art. 593 c.p. che disciplina l’omissione di soccorso, sanziona il comportamento omissivo di chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, ometta di prestare la dovuta assistenza. Appare chiaro che, in assenza di qualsivoglia situazione di pericolo, ferita od emergenza il soggetto che rifiuti una prestazione (appunto non urgente) non potrà essere soggetto all’applicazione di alcuna sanzione.
E’ sempre opportuno però che ci sia la valutazione di un medico in grado di accertare la sussistenza o meno dei requisiti di urgenza ed emergenza richiesti dalla legge.

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