M5S presenta una interrogazione parlamentare sul NUE 112

Nella seduta del 14 settembre della Camera dei Deputati gli On. del M5S Cozzolino, Lombardi, D’Ambrosio, Dieni, Crippa e Massimiliano Bernini hanno presentato ai Ministri dell’Interno, della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e della Salute un’interrogazione sul NUE 112 secondo la quale sarebbero rilevabili serie criticità derivanti dal modello adottato. Allegato B, pag. 49891

In particolare una delle problematiche consisterebbe nel fatto che:“la prima risposta, non essendo gestita da personale appartenente agli organi di pubblica sicurezza e pronto intervento formati alle più corrette procedure da porre in essere, porterebbe ad un inadeguato smistamento delle chiamate successive, facendo perdere minuti cruciali agli operatori”.

Ne siamo consapevoli e approfittiamo del fatto per ripercorrere le ultime tappe dell’iter parlamentare che ha condotto all’istituzione NUE 112.

L’attivazione del NUE 112 era prevista già dal Dlgs. 1 agosto 2003, n. 259, c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”, promulgato dal secondo Governo Berlusconi. All’art. 76 erano previsti la gratuità della chiamata al NUE 112, l’obbligo per gli esercenti di fornire la localizzazione, l’assicurazione che i cittadini italiani sarebbero stati informati. Purtroppo a parte l’emanazione del Decreto non furono presi altri provvedimenti.

Il codice delle comunicazioni elettroniche è stato successivamente modificato dal Governo Monti mediante il Dlgs. 28 maggio 2012, n. 70: l’art. 55 introdusse nel codice delle comunicazioni elettroniche l’art. 75-bis:

Art. 75-bis. Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza unico europeo.

1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 il Ministero esercita le attribuzioni conferite dal medesimo articolo nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni, ai fini dell’attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo.

2. Per l’esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell’interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell’interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d’intesa con le regioni interessate, anche per l’utilizzo di strutture già esistenti.

Mentre l’art. 56 modificò l’art. 76 del codice delle comunicazioni elettroniche che divenne:

 

Art. 76. Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo.

1. Il Ministero provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’ e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’, gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del chiamante.

3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un’informazione adeguata in merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo ‘112’, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro.

3-bis. Il Ministero provvede affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto piu’ possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

3-ter. Il Ministero provvede affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

Tre anni dopo le centrali uniche di risposta del NUE 112 vengono istituite dall’art. 8 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “Legge Madia” in vigore dal 28 agosto 2015, che recita:

 

(comma 1) “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:” (omissis)

(lettera a, paragrafo 5) “istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259” (omissis)

(comma 3) “Per l’istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di  10  milioni  di  euro  per l’anno 2015, di 20 milioni di euro per l’anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024”.

L’inserimento del paragrafo è però in realtà opera proprio del M5S: come si può notare, infatti, il testo è esattamente quello dell’emendamento proposto da Roberta Lombardi (e approvato) in I commissione in sede referente nella seduta del 8 luglio 2015:“Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali, aggiungere le seguenti: istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003;”.

Tale proposta è in realtà una riformulazione, in quanto — come si sarà notato nel link precedente — nella seduta del 11 giugno 2015 della I commissione in sede referente era già stata formulata un’altra proposta emendativa che recitava:“Al comma 1, lettera a), dopo le parole: favorire la gestione associata dei servizi strumentali aggiungere le seguenti: istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con un’unica centrale operativa;”, riportante le firme di Lombardi e altri, e, fortunatamente, non approvata: nessuno Stato delle dimensioni dell’Italia si potrebbe permettere una sola centrale di risposta per tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il comma 3 si noti che per i prossimi anni sono previsti 28 milioni di spesa all’anno quando sole tre CUR 112 costano attualmente circa 10 milioni annui.

In seguito il Governo ha emanato il Dlgs. 19 agosto 2016, n. 177 il cui art. 6 impone al Ministero dell’Interno di sottoscrivere i protocolli d’intesa.

In questo senso l’interrogazione posta tra gli altri, proprio dall’autrice dell’emendamento che ha istituito le centrali uniche di risposta del 112, dovrebbe risolversi in un atto di disapprovazione delle conclusioni della commissione consultiva istituita dall’art. 55 del Dlgs. 28 maggio 2012, n. 70.

Interrogazione parlamentare del 14 settembre 2017

Fonte

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