Multa all'ambulanza, prefettura inflessibile perde ricorso davanti al Giudice di Pace

LISSONE – Perdere tempo per una questione simile è abbastanza singolare, ma nel paese dei mille cavilli è possibile. Un’ambulanza della Croce Bianca di Lissone è stata multata per eccesso di velocità perché correva durante un intervento per prestare soccorso. Con la multa in mano l’associazione di volontariato si è recata in Prefettura per far annullare l’ammenda ma, clamorosamente, l’istituzione non ha voluto sentir ragioni e non ha accolto il ricorso.
Si è dovuto ricorrere alle vie legali e fare ricorso davanti a un giudice di Pace per ottenere ciò che è naturale, ovvero l’annullamento di una multa data a un mezzo che sta operando in emergenza.
FONTE QUIBRIANZA – Rischiava di trasformarsi in un pericoloso precedente quanto è accaduto il 21 maggio 2014, quando un’ambulanza diretta verso Lissone è stata fotografata da un autovelox in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. La velocità massima consentita in quel tratto è di 70 chilometri orari, i soccorritori stavano “sfrecciando” a 94 chilometri orari per arrivare con tempismo in via Padre Reginaldo Giuliani ed essere più efficaci nel loro intervento.
Atteggiamento lodevole da parte di chi sa che, spesso, ogni minuto perso può rivelarsi fatale. Purtroppo l’autovelox non è in grado di ragionare: e la fotografia che immortalava l’ambulanza è stata inviata insieme alla sanzione alla sede della Croce Bianca. Il viceprefetto, tuttavia, esaminando il fotogramma ha rilevato che, non notando i dispositivi di emergenza accesi, non era possibile stabilire se quell’ambulanza fosse effettivamente diretta sul luogo ove era stata riscontrata la sua necessità.
A nulla è servito produrre la bolla d’intervento, il numero della missione. Nemmeno il foglio di arrivo in ospedale con gli estremi della partenza e le registrazioni degli interventi dell’Areu. Non che il viceprefetto abbia voluto dare dei bugiardi ai soccorritori: ma ha fatto notare che tutta la documentazione presentata non era sufficiente per dimostrare che l’intervento fosse effettivamente avvenuto nel rispetto dei protocolli del 118.
 Alla Croce Bianca non è rimasto altro da fare se non rivolgersi al Giudice di Pace, stavolta con la documentazione firmata dall’Areu. La multa, alla fine, è stata annullata. 

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze. (1)

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..L’uso dei predetti dispositivi e’ altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1) ( 2)

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

(1) Rubrica e comma modificati dal D.L. 172/08 convertito con modificazioni dalla L. 210/08
(2) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

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