Parenti in ambulanza. Cosa dice la norma e cosa fare in caso di incidente?

Portare a bordo una persona diversa dal paziente non è così semplice come sembra. A parte minori e disabili, quando un congiunto può chiedere di salire in ambulanza?

Trasportare un parente o un congiunto suIl’ambulanza è un’evenienza che può accadere più spesso di quanto non si creda. Ma è consentito dalla legge? E cosa succede in caso di sinistro con feriti? Se invece non si è in emergenza e si incappa in un banale controllo di Polizia, che regole si applicano?

 

PARENTI IN AMBULANZA, COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

Il codice della strada (DPR 285/92), classifica le autoambulanza come autoveicoli per uso speciale (regolamento di applicazione del cds art 203) e l’articolo 54, in particolare, disciplina alcune cose riguardo a questi mezzi.

Alla lettera G di questo comma si legge:

Veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.

Letto in maniera superficiale, l’ambulanza viene definita come mezzo speciale destinato in maniera prioritaria al trasporto di persone, e sui quali  è consentito trasportare soccorritori, attrezzature sanitarie e dispositivi acustico-visivi connessi con le attività del servizio da espletare (ovvero effettuare il salvataggio o il recupero di pazienti e persone che necessitano di cure ospedaliere).

Solo alle persone legate a questo ciclo operativo e a questo obiettivo è finale è consentito di salire a bordo.

Anche il DPR 553/1987, in relazione alle caratteristiche costruttive delle ambulanze recita in maniera chiara che le ambulanze sono:

Autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

Trasporto parenti in ambulanza: cosa può accadere in caso di incidente?

Il parente va ospitato nel vano sanitario o in cabina guida? Dipende (anche) dalla carta di circolazione!

I pazienti solitamente sono soli sull’ambulanza.

Mentre in alcuni casi avere un conguinto è obbligatorio, in altri è a discrezione dell’autista soccorritore decidere se far salire o meno una seconda persona a bordo.

Da cosa dipende?

Prima di tutto se l’assicurazione dell’autoveicolo NON HA la rinuncia alla rivalsa, un eventuale accompagnatore ferito durante il trasporto si potrebbe rivalere per eventuali danni subiti , in quanto tale persona non sarebbe connessa alla destinazione di uso delle attrezzature.

Questa situazione sarebbe di contrasto alle decisioni mediche che deve prendere il genitore o tutore legale, in caso di minorenne o di persona soggetta a tutela legale perchè non in grado di intendere e volere.

Se da un lato in caso di necessità (ad esempio: minore investito per strada senza genitori al seguito) il personale agisce in base all’art. 54 CP (stato di necessità) senza attendere l’arrivo dei genitori che devono SEMPRE essere avvisati, dall’altro il codice civile italiano OBBLIGA i genitori a seguire la salute dei figli e pertanto ogni decisione sulla Loro salute spetta sempre al GENITORE ( o al tutore legale) il quale deve essere informato su ogni atto che riguarda il figlio bisognoso di cure e pertanto tali decisioni devono essere prese anche a bordo del mezzo di soccorso durante l’accompagnamento in ospedale.

I PARENTI DEVONO ESSERE AVVERTITI PRIMA DI SALIRE IN AMBULANZA 

Quindi il parente in questi casi deve salire in ambulanza, o – se non presente – essere avvisato prontamente.

Si veda allo scopo anche quanto scritto nella convenzione di Oviedo, accettata anche dallo Stato Italiano :

“La Convenzione consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso. Un intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso, per esempio su un minore o su una persona sofferente di turbe mentali, non deve essere eseguito, salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute”.

Trasporto disabili, i congiunti sono tutelati dalla Convenzione di Oviedo

In sintesi: in caso di minore o di incapace a intendere, con il genitore presente, il genitore stesso, ovvero il tutore legale può salire a bordo del mezzo di soccorso.

In altri casi invece la presenza di terze persone a bordo del mezzo di soccorso non è prevista.

E’ bene verificare che l’assicurazione del mezzo di soccorso copra eventuali danni e abbia la clausola di rinuncia alla rivalsa.

In tali situazioni rimane a discrezione dell’autista scegliere se e come effettuare l’eventuale trasporto del congiunto, tenendo sempre conto che il Codice della Strada non prevede tale opportunità.

Importante aspetto da valutare è invece il fatto che spesso vengono emanate istruzioni operative dove si obbliga il personale a far salire eventuali accompagnatori che ne facciano richiesta: in questo caso vi sono già pareri legali discordantI, proprio perchè il Codice della Strada (che è un Decreto del Presidente della Repubblica) non prevede il trasporto di parenti a bordo dell’ambulanza e pertanto un accordo tra una compagnia assicuratrice e il propritario del veicolo non può essere contraria a fonti normative Presidenziali.

CETS_164_OVIEDO

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