Pubblicato il nuovo Codice della Protezione Civile

Novità nella legge che ordina il funzionamento della Protezione civile

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2018 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1*, il Nuovo Codice della Protezione Civile, che entrerà in vigore il 6 febbraio.

Nel sito del Dipartimento Nazionale di Protezione civile il Capo Dipartimento Angelo Borrelli commenta “La certezza delle norme, per la delicatezza del nostro settore, è un elemento fondamentale per assicurare interventi efficaci e tempestivi, soprattutto in emergenza. Il nuovo Codice rappresenta il prodotto corale del Servizio nazionale della protezione civile e, in questo, siamo consapevoli di aver raggiunto l’obiettivo principale che la legge-delega si proponeva: tracciare il percorso per costruire la protezione civile del futuro, facendo tesoro dei progressi fatti nei 25 anni che ci separano dall’approvazione della legge n. 225/1992, frutto delle straordinarie intuizioni del presidente Zamberletti, per aprire tutti insieme una nuova fase, nello spirito di concretezza e di leale collaborazione tra livelli di governo che sempre caratterizzano il modello italiano di protezione civile”.

Il provvedimento è frutto di un percorso di elaborazione e condivisione condotto con impegno insieme alle Regioni, ai Comuni, alle Province e alle Amministrazioni centrali che operano nel Servizio nazionale della protezione civile, primi fra tutti i Vigili del Fuoco, ed è stato arricchito dai contributi delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Il Dipartimento rivolge un particolare ringraziamento anche ai rappresentanti del volontariato organizzato di protezione civile, che hanno collaborato alla formulazione delle norme che li riguardano: un patrimonio prezioso del nostro Paese da preservare e valorizzare.

Da una prima lettura rimangono molti dei contenuti che siamo abituati a conoscere dalle normative “classiche” ( 225/92 in primis), ma c’è spazio per diverse innovazioni e cambiamenti, tra i quali il ruolo dei Vigili del Fuoco esplicitato dalla normativa:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilita’ nell’immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte

Nel testo vengono delineati anche: il ruolo dei Prefetti, lo stato di mobilitazione del servizio nazionale di protezione civile, le divise per i funzionari del Dipartimento Nazionale di Protezione civile, la protezione di loghi ed emblemi della Protezione civile con sanzioni in caso di utilizzo indebito.

Novità anche nella partecipazione della cittadinanza, che dal Codice viene coinvolta per aumentare la resilienza della comunità e ne definisce la partecipazione, incoraggiandone l’adesione al volontariato organizzato o in “forma occasionale”:

I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attivita’ di protezione civile [omissis] [anche] in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimita’, in concorso e coordinandosi con l’attivita’ delle citate organizzazioni.

Nell’art.32 viene data una definizione univoca di Volontario di Protezione civile:

Il volontario di protezione civile e’ colui che, per sua libera scelta, svolge l’attivita’ di volontariato in favore della comunita’ e del bene comune, nell’ambito delle attivita’ di protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’ per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunita’ beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta’, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

Il Codice continua poi con la Sezione II agli articoli successivi con le modalità di partecipazione del volontariato organizzato alle attività di Protezione civile comprendendo le novità introdotte dalla riforma del terzo settore con il “Codice del Terzo Settore” D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, definisce i Gruppi comunali di Protezione civile e ne indica le modalità di costituzione e di gestione (art. 35).

Vengono date le indicazioni di come il volontariato di protezione civile può intervenire nelle situazioni di emergenza (art.41):

1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all’articolo 18 e su richiesta dell’autorita’ amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell’intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza e’ assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell’intervento dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), e’ assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell’assoluta impossibilita’ di avvisare le competenti pubbliche autorita’, possono prestare i primi interventi, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorita’ di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

A sottolineare l’importanza della partecipazione del volontariato di protezione civile nel sistema nazionale l’art. 42 istituisce il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, che durerà in carica 3 anni e sarà organizzato su due livelli: quello nazionale e quello territoriale.

Il Codice poi  conclude con le misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile: il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, il fondo per le emergenze nazionali, il Fondo regionale di protezione civile.

Una bella novità che riguarda tutto il Sistema di Protezione civile, dalla prevenzione alle emergenze, al ripristino. Vedremo cosa cambierà e come le novità introdotte modificheranno l’azione delle singole componenti.

Sicuramente da parte nostra approfondiremo le varie tematiche per dare maggiori dettagli a questo Codice della Protezione civile, dopo questo articolo che da una prima visione generale.

E tu che ne pensi?

Link alla gazzetta ufficiale:  http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18G00011&elenco30giorni=false

* = numero della legge modificato da 224 a 1 con comunicato Errata Corrige in G.U. Serie Generale n.18 del 23-1-2018

 

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