Responsabilità civile medica: il decreto Balduzzi non ha funzionato

DA DIRITTO 24, IL SOLE 24 ORE – A due anni dalla sua entrata in vigore pare utile fare il punto (lo si precisa subito: fallimentare!) delle disposizioni contenute nel cosiddetto “Decreto Balduzzi” (n. 158 del 13.09.2012), in materia di responsabilità civile medica.

Per capire come nasce il “Decreto Balduzzi” è utile ripercorrere brevemente la giurisprudenza in materia di responsabilità medica dagli anni ‘80 in avanti. Storicamente, salvo le ipotesi in cui il medico agiva quale consulente privato, la responsabilità del sanitario era qualificata di natura extra-contrattuale, essendo considerato “contratto” solo quello stipulato tra paziente e struttura ospedaliera, pubblica o privata che fosse. Questa iniziale impostazione, che “escludeva” di fatto il medico da qualsiasi responsabilità, è stata considerata via via riduttiva, fino a che (dopo primi timidi accenni) la Giurisprudenza della Cassazione (di lì in poi unanime) ha affermato che la responsabilità medica si fonda sul “contatto sociale” che si instaura tra medico e paziente. Si profila quindi “una responsabilità contrattuale nascente da un’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in quanto poiché sicuramente sul medico gravano gli obblighi di cura impostigli dall’arte che professa, il vincolo con il paziente esiste, nonostante non dia adito ad un obbligo di prestazione, e la violazione di esso si configura come culpa in non facendo, la quale dà origine a responsabilità contrattuale” (cfr. Sentenza n.589/1999 della Suprema Corte).
Questo cambio di indirizzo giurisprudenziale ha, evidentemente, avuto riflessi notevoli in termini pratici. Responsabilità contrattuale, infatti, significa:
a) prescrizione decennale;
b) inversione dell’onere della prova (“il paziente che agisce in giudizio deducendo il danno patito deve provare il contratto e (solo) allegare l’inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento” – Cass. n.10297/2004 e da ultimo Cass. n.9085/2006);
c) non necessità di allegazione della colpa (“In tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale – quand’anche fondato sul solo contatto sociale, – in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza dell’inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità – nel caso di cui all’art. 2236 c.c. – essere allegate e provate dal medico”).
Di conseguenza sono esponenzialmente aumentate le controversie in tema di responsabilità medica determinandosi, a parere di alcuni commentatori, l’effetto negativo della cosiddetta “medicina difensiva”, vale a dire la tendenza del medico a operare non tanto con il fine primario di assicurare la cura e la salute del paziente, ma piuttosto con la preoccupazione principale di prevenire le conseguenze legali delle cure mediche prestate.

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