Vigili del Fuoco: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento per il prossimo Concorso

Dopo il via libera dato il primo agosto 2016, che il nostro giornale aveva notato grazie ad una comunicazione CONFSAL pubblicata sul web, possiamo finalmente pubblicare il testo del regolamento per accedere al concorso pubblico per il ruolo di Vigile del Fuoco. Il provvedimento entrerà in vigore il 28 settembre 2016 e questo significa che, in poche settimane, il Comando nazionale potrà indire il bando di concorso e procedere con tutte le pratiche relative. Come ampiamente ribadito in diverse comunicazioni, le prove dovrebbero tenersi fra gennaio e marzo 2017.

Il Decreto – oggi in Gazzetta Ufficiale – è il numero 180 del 1° agosto 2016. Il titolo è: “Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (16G00191) (GU Serie Generale n.214 del 13-9-2016)”

Ecco il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
 recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
 Presidenza del Consiglio dei ministri»;
 Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
 «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
 norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
 particolare  l'articolo  5,  disciplinante   l'assunzione,   mediante
 concorso pubblico, dei vigili del fuoco;
 Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
 163, disciplinante le modalita' di svolgimento del concorso  pubblico
 di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
 217;
 Ravvisata la necessita'  di  apportare  alcuni  correttivi  a  tale
 decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove
 di esame della procedura concorsuale;
 Effettuata l'informazione alle Organizzazioni  sindacali  ai  sensi
 del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
 «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
 direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
 Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
 consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  21
 aprile 2016;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
 sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
 in data 19 maggio 2016;
Adotta
 il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale
 18 settembre 2008, n. 163
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
 18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
 «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di  quesiti  a
 risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto
 per l'accesso al concorso,  indicate  nel  bando  di  concorso  e  di
 quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti  a  esplorare  le
 capacita' intellettive e di  ragionamento.  Nell'ambito  della  prova
 preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati  secondo  le  due
 tipologie di cui al primo periodo.».
 2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre
 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione  della
 graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono  costituite  da  una
 prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite
 dalla valutazione dei titoli.
 2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e'  fissato
 un punteggio massimo complessivo pari  a  100  punti,  corrispondente
 alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun
 elemento di valutazione:
 a) prova motorio-attitudinale,  suddivisa  in  quattro  moduli:  50
 punti;
 b) colloquio: 35 punti;
 c) titoli: 15 punti.
 3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
 e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il  candidato
 riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e  10.  All'esito  di
 ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio
 corrispondente al prodotto tra il decimo del  voto  conseguito  nella
 singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola
 prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato  A,
 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
 4.  La  prova  motorio-attitudinale  e'  diretta  ad  accertare  il
 possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio
 delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con  riferimento
 all'utilizzo di attrezzature e mezzi  operativi,  e  si  articola  in
 quattro moduli finalizzati ad  accertare  la  capacita'  pratica,  di
 forza, di equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione  motoria,  di
 acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita'  di  vigile
 del fuoco. La tipologia e le modalita' di svolgimento dei moduli sono
 indicate nel bando di concorso.
 5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti
 di certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica,  dal
 quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica  di
 attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti  enti:
 azienda  sanitaria  locale,  federazione  medico  sportiva  italiana,
 centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
 ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
 certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i
 quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata
 presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del
 candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
 dal concorso.
 6.  La  prova  motorio-attitudinale  si   intende   superata,   con
 conseguente ammissione al colloquio,  se  il  candidato  ottiene  una
 votazione di almeno 6/10 per ogni singolo  modulo  e  una  media  nei
 quattro  moduli  di  almeno  7/10.   Al   superamento   della   prova
 motorio-attitudinale  per  ogni   singolo   modulo   la   commissione
 esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un   punteggio,
 calcolato secondo la formula di cui al comma 3,  per  un  massimo  di
 12,5.
 7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
 a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei  vigili  del
 fuoco (elementi);
 b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo
 di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate  a
 verificare  la   conoscenza   degli   elementi   di   base   relativi
 all'attivita' del vigile del fuoco;
 c) elementi di informatica di base e  conoscenze  di  base  di  una
 lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate  nel  bando
 di concorso.
 8. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
 votazione non inferiore a  7/10.  Al  superamento  del  colloquio  la
 commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  4  attribuisce   un
 punteggio, calcolato secondo la formula di cui al  comma  3,  per  un
 massimo di 35.
 9. I candidati che hanno superato entrambe le  prove  d'esame  sono
 ammessi alla valutazione dei titoli.
 10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati  B  e  C,  che
 costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento.   Sono,
 altresi',   valutabili   i   titoli   professionali   e   di   studio
 corrispondenti  a  quelli   di   cui   all'allegato   C,   conseguiti
 antecedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  17
 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione
 tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione  professionale
 si applicano,  rispettivamente,  la  tabella  di  confluenza  di  cui
 all'allegato D al decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
 2010, n. 88 e la tabella di  confluenza  di  cui  all'allegato  D  al
 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per  la
 corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione  professionale
 si tiene conto del decreto  Ministro  della  pubblica  istruzione  14
 aprile 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana n. 117 del 22 maggio 1997.
 11. A conclusione delle prove di  esame  e  della  valutazione  dei
 titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
 secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
 determinata   sommando   le   votazioni   conseguite   nella    prova
 motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione  dei  titoli.
 Sulla  base  di  tale  graduatoria,   l'Amministrazione   redige   la
 graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parita' di  merito,
 dei titoli di preferenza di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Con  decreto  del  Capo   del
 Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
 difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono
 dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in  graduatoria,
 ivi compresi quelli derivanti  dalle  categorie  riservatarie.  Detto
 decreto e' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del
 Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana.».
 3.  All'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18
 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  le  prove  di
 lingua straniera e di  informatica  il  giudizio  e'  espresso  dalla
 commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle
 lingue straniere previste nel bando di concorso e di  un  esperto  di
 informatica.»;
 b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento»  sono
 aggiunte le seguenti: «con le stesse modalita' di cui al comma 1».
 4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno  18  settembre
 2008, n.  163,  e'  sostituito  dagli  allegati  A,  B  e  C  di  cui
 all'allegato 1 al presente regolamento.
 Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
 inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
 Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
 e di farlo osservare.
 Roma, 1° agosto 2016
Il Ministro: Alfano
 Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016
 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  prev.  n.
 1721
NOTE
 Avvertenza:
 Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
 dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
 dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
 disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
 approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
 dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988, n. 400 e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
 3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
 regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
 autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
 adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
 dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
 del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
 2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
 - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  13
 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
 «Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1.  L'assunzione
 dei vigili del fuoco avviene  mediante  pubblico  concorso,
 con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
 preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
 essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
 medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
 italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti politici;
 b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
 dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
 servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
 regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
 dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
 disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
 53;
 f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
 ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
 2. Ferme restando le  riserve  previste  dall'art.  18,
 comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  e
 successive modificazioni,  e  dall'art.  1,  comma  3,  del
 decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  512,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  609,  nei
 concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui  all'art.  13,
 comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77,  in
 favore di coloro che hanno  prestato  servizio  civile  nel
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata  al  venti
 per cento. La riserva di cui al predetto  decreto-legge  n.
 512 del 1996 opera in favore del personale  volontario  del
 Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che,  alla  data  di
 indizione  del  bando  di  concorso,  sia  iscritto   negli
 appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato  non
 meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
 sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
 altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
 3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
 destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
 e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
 condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
 stati sottoposti a misura di prevenzione.
 4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
 al corso di formazione sono  nominati  allievi  vigili  del
 fuoco. Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  istituti
 giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
 5. Possono essere nominati, a domanda,  allievi  vigili
 del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
 e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
 il coniuge e  i  figli  superstiti,  nonche'  il  fratello,
 qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco  deceduti   o   divenuti
 permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
 o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle   attivita'
 istituzionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
 cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui  al
 comma 3.
 6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
 altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
 fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
 permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
 o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
 internazionali.
 7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
 adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
 preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
 comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
 la  composizione  della  commissione  esaminatrice   e   le
 modalita' di formazione della graduatoria finale.».
 - Il decreto del  Ministro  dell'interno  18  settembre
 2008,  n.  163  (Regolamento  recante  la  disciplina   del
 concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del
 ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma  7,  del  decreto
 legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
 personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
 dei  vigili  del  fuoco)  e'  pubblicato  nel   supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
Note all'art. 1:
 - L'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno
 18 settembre 2008, n. 163,  come  modificato  dal  presente
 decreto, e' il seguente:
 «Art. 2 (Prova preselettiva).  -  1.  L'ammissione  dei
 candidati alle prove d'esame puo' essere  subordinata  allo
 svolgimento di una prova preselettiva.
 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di
 quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo
 di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel
 bando di concorso e di quesiti di tipo  logico-deduttivo  e
 analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
 ragionamento.  Nell'ambito  della  prova  preselettiva,   i
 quesiti  sono  raggruppati  e  ordinati  secondo   le   due
 tipologie di cui al primo periodo.
 3. Per la formulazione dei quesiti  e  l'organizzazione
 della preselezione si  applicano  le  disposizioni  di  cui
 all'art. 7, comma 2-bis del decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 4.  La  correzione  degli  elaborati  viene  effettuata
 attraverso procedimenti automatizzati.
 5. Il numero di candidati da ammettere  alle  prove  di
 esame,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  della  prova
 preselettiva, e' stabilito  nel  bando  di  concorso.  Sono
 ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano
 riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
 6. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata
 con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
 del soccorso pubblico e della difesa civile;  l'elenco  dei
 candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame   e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
 italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 7. Il punteggio della prova preselettiva  non  concorre
 alla formazione del voto finale di merito.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
 1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
 impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
 svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
 forme di assunzione nei pubblici  impieghi)  e'  pubblicato
 nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9  agosto
 1994, n. 185.
 - L'art. 4 del decreto  del  Ministro  dell'interno  18
 settembre  2008,  n.  163,  come  modificato  dal  presente
 decreto, e' il seguente:
 «Art. 4 (Commissione esaminatrice). - 1. La Commissione
 esaminatrice  del  concorso,  che  sovrintende  anche  alle
 operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'art.
 2 del presente decreto, e' nominata con  decreto  del  Capo
 del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del   soccorso
 pubblico e della difesa civile.
 2. La Commissione e'  presieduta  da  un  dirigente  di
 qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta  da  un
 numero di componenti esperti nelle  materie  oggetto  delle
 prove di esame,  non  inferiore  a  tre,  in  servizio  nel
 Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
 della  difesa  civile   ed   appartenenti   alla   carriera
 direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo
 nazionale  dei  vigili   del   fuoco   ed   alla   carriera
 prefettizia.  Ove,  per  esigenze  di  servizio,  non   sia
 disponibile personale  in  servizio  nel  Dipartimento  dei
 vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
 civile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9  del
 decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
 487.
 3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il
 giudizio e' espresso dalla commissione con  l'integrazione,
 ove occorra, di un esperto delle lingue straniere  previste
 nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
 4. Le funzioni di  segretario  della  Commissione  sono
 svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e  dei
 sostituti direttori del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
 fuoco,    ovvero    da    un    appartenente    ai    ruoli
 dell'amministrazione  civile  dell'interno  con   qualifica
 equiparata in servizio presso il  Dipartimento  dei  vigili
 del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
 5.  In  relazione   al   numero   dei   candidati,   la
 Commissione,  fermo  restando  un  unico  presidente,  puo'
 essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di
 un numero di componenti pari  a  quello  della  Commissione
 originaria.
 6.  Per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento   del
 presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della
 Commissione, i relativi  supplenti  sono  nominati  con  il
 decreto  di  nomina  della  Commissione  o  con  successivo
 provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.».

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(Allegato 1 )

Allegato 1 (articolo 1, comma 4)
Allegato A (articolo 3, comma 3, DM 163/2008)
FORMULA:
Vsp
 P = ----- x Pmax sp
 10
dove:
 • P = Punteggio conseguito  dal  candidato  all'esito  della  singola
 prova o modulo;
 • Vsp = Voto conseguito dal candidato all'esito della singola prova o
 modulo (espresso dalla commissione esaminatrice con un voto  compreso
 tra 1 e 10);
 • Pmax sp = Punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo;
Allegato B (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)
TITOLI DI STUDIO
=====================================================================
 | Gruppi  |  Descrizione   | Durata |         Titoli         |Punti |
 +=========+================+========+========================+======+
 |         |                |        |Attestato di qualifica  |      |
 |         |                |        |professionale           |      |
 |         |                |        |SETTORE ATTINENTE       |      |
 |         |                |        |ALLE ATTIVITA'          |      |
 |         |   Percorsi di  |Durata 3|TECNICO-OPERATIVE DEL   |      |
 |    A    |  istruzione e  |  anni  |C.N.VV.F.               |  4   |
 |         |   formazione   |--------+------------------------+------+
 |         |  professionale |        |Diploma di qualifica    |      |
 |         |                |        |professionale           |      |
 |         |                |        |SETTORE ATTINENTE       |      |
 |         |                |        |ALLE ATTIVITA'          |      |
 |         |                |Durata 4|TECNICO-OPERATIVE DEL   |      |
 |         |                |  anni  |C.N.VV.F.               |  5   |
 +---------+----------------+--------+------------------------+------+
 |         |                |        |Diploma di istruzione   |      |
 |         |                |        |tecnica                 |      |
 |         |                |        |INDIRIZZO ATTINENTE     |      |
 |         |                |        |ALLE ATTIVITA'          |      |
 |         |                |        |TECNICO-OPERATIVE DEL   |      |
 |         |                |        |C.N.VV.F.               |      |
 |         |                |        |Diploma di istruzione   |      |
 |         | Percorsi quin- |        |professionale           |      |
 |         |  quennali di   |        |INDIRIZZO ATTINENTE     |      |
 |         |     scuola     |        |ALLE ATTIVITA'          |      |
 |         |secondaria di II|Durata 5|TECNICO-OPERATIVE DEL   |      |
 |    B    |     grado      |  anni  |C.N.VV.F.               |  8   |
 +---------+----------------+--------+------------------------+------+
I punteggi sopra indicati nei gruppi A e B non  sono  cumulabili  tra
 loro nell'ambito del medesimo gruppo. Quelli del gruppo  A,  inoltre,
 non sono cumulabili con quelli del gruppo B.  E'  possibile,  quindi,
 ottenere dai "Titoli di studio" non piu' di punti 8/100.
PATENTI
=====================================================================
 |                    PATENTI SUPERIORI                     | PUNTI  |
 +======+==================+================================+========+
 |      |                  |autoveicoli diversi da quelli   |        |
 |      |                  |delle categorie D1 o D la cui   |        |
 |      |                  |massa massima autorizzata e'    |        |
 |      |                  |superiore a 3500 kg, ma non     |        |
 |      |                  |superiore a 7500 kg, progettati |        |
 |      |                  |e costruiti per il trasporto di |        |
 |      |                  |non piu' di otto passeggeri,    |        |
 |      |                  |oltre al conducente; agli       |        |
 |      |                  |autoveicoli di questa categoria |        |
 |      |                  |puo' essere agganciato un       |        |
 |      |                  |rimorchio la cui massa massima  |        |
 |      |                  |autorizzata non sia superiore a |        |
 |      |        C1        |750 kg;                         |   5    |
 |      |------------------+--------------------------------+--------|
 |      |                  |autoveicoli diversi da quelli   |        |
 |      |                  |delle categorie D1 o D la cui   |        |
 |      |                  |massa massima autorizzata e'    |        |
 |      |                  |superiore a 3500 kg e progettati|        |
 |      |                  |e costruiti per il trasporto di |        |
 |  c   |                  |non piu' di otto passeggeri,    |        |
 |  a   |                  |oltre al conducente; agli       |        |
 |  t   |                  |autoveicoli di questa categoria |        |
 |  e   |                  |puo' essere agganciato un       |        |
 |  g   |                  |rimorchio la cui massa massima  |        |
 |  o   |        C         |autorizzata non superi 750 kg;  |   6    |
 |  r   |------------------+--------------------------------+--------|
 |  i   |                  |complessi di veicoli composti di|        |
 |  a   |                  |una motrice rientrante nella    |        |
 |      |                  |categoria C1 e di un rimorchio o|        |
 |  C   |                  |di un semirimorchio la cui massa|        |
 |      |                  |massima autorizzata e' superiore|        |
 |      |                  |a 750 kg, sempre che la massa   |        |
 |      |                  |autorizzata del complesso non   |        |
 |      |                  |superi 12000 kg;                |        |
 |      |                  |                                |        |
 |      |                  |complessi di veicoli composti   |        |
 |      |                  |di una motrice rientrante nella |        |
 |      |                  |categoria B e di un rimorchio o |        |
 |      |                  |di un semirimorchio la cui massa|        |
 |      |                  |autorizzata e' superiore a 3500 |        |
 |      |                  |kg, sempre che la massa         |        |
 |      |                  |autorizzata del complesso non   |        |
 |      |       C1E        |superi 12000 kg.                |   7    |
 |      |------------------+--------------------------------+--------|
 |      |                  |complessi di veicoli composti di|        |
 |      |                  |una motrice rientrante nella    |        |
 |      |                  |categoria C e di un rimorchio o |        |
 |      |                  |di un semirimorchio la cui massa|        |
 |      |                  |massima autorizzata superi 750  |        |
 |      |        CE        |kg;                             |   7    |
 |      |------------------+--------------------------------+--------|
 |      |                  |veicoli della categoria C1, C   |        |
 |      |                  |e/o C+E per trasporto           |        |
 |      |    CQC Merci     |professionale;                  |   7    |
 +------+------------------+--------------------------------+--------+
 |      |                  |autoveicoli progettati e        |        |
 |      |                  |costruiti per il trasporto di   |        |
 |      |                  |non piu' di 16 persone, oltre al|        |
 |      |                  |conducente, e aventi una        |        |
 |      |                  |lunghezza massima di 8 metri;   |        |
 |      |                  |agli autoveicoli di questa      |        |
 |      |                  |categoria puo' essere agganciato|        |
 |      |                  |un rimorchio la cui massa       |        |
 |      |                  |massima autorizzata non superi  |        |
 |      |        D1        |750 kg;                         |   5    |
 |      |------------------+--------------------------------+--------|
 |  c   |                  |autoveicoli progettati e        |        |
 |  a   |                  |costruiti per il trasporto di   |        |
 |  t   |                  |piu' di 8 persone oltre al      |        |
 |  e   |                  |conducente; a tali autoveicoli  |        |
 |  g   |                  |puo' essere agganciato un       |        |
 |  o   |                  |rimorchio la cui massa massima  |        |
 |  r   |        D         |autorizzata non superi 750 kg;  |   6    |
 |  i   |------------------+--------------------------------+--------|
 |  a   |                  |complessi di veicoli composti da|        |
 |      |                  |una motrice rientrante nella    |        |
 |  D   |                  |categoria D1 e da un rimorchio  |        |
 |      |                  |la cui massa massima autorizzata|        |
 |      |       D1E        |e' superiore a 750 kg;          |   7    |
 |      |------------------+--------------------------------+--------|
 |      |                  |complessi di veicoli composti da|        |
 |      |                  |una motrice rientrante nella    |        |
 |      |                  |categoria D e da un rimorchio la|        |
 |      |                  |cui massa massima autorizzata   |        |
 |      |        DE        |supera 750 kg;                  |   7    |
 |      |------------------+--------------------------------+--------|
 |      |                  |veicoli della categoria D1, D   |        |
 |      |                  |e/o D+E in servizio pubblico di |        |
 |      |                  |linea o di noleggio con         |        |
 |      |   CQC Persone    |conducente;                     |   7    |
 +-------------------------------------------------------------------+
 |I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro  nell'ambito|
 |della medesima categoria (C o D) e tra le categorie C e D.  Per  le|
 |patenti potranno essere attribuiti non piu' di punti 7/100.        |
 +-------------------------------------------------------------------+
Allegato C (articolo 3, comma 10, DM 163/2008)
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
 (triennali)
+-------------------------------------------------------------------+
 |         PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE         |
 |                            (triennali)                            |
 +-------------------------------------------------------------------+
 |              |            |Denominazione figura     |             |
 |              |            |professionale            |  Attinenza  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore delle          |             |
 |              |            |produzioni chimiche      |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore edile          |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore elettrico      |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore elettronico    |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore di impianti    |             |
 |Qualifica     |            |termoidraulici           |  Attinente  |
 |professionale |Percorsi    |-------------------------+-------------|
 |(ai sensi del |triennali   |Operatore del montaggio e|             |
 |d.lgs. 17     |di          |della manutenzione di    |             |
 |ottobre 2005, |formazione  |imbarcazioni da diporto  |  Attinente  |
 |n. 226)       |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |           |Indirizzo:   |             |
 |              |            |           |-------------+-------------|
 |              |            |           |Riparazione  |             |
 |              |            |Operatore  |parti        |             |
 |              |            |della      |e sistemi    |             |
 |              |            |riparazione|meccanici    |             |
 |              |            |dei veicoli|ed elettro-  |             |
 |              |            |a motore   |meccanici    |  Attinente  |
 |              |            |           |-------------+-------------|
 |              |            |           |Riparazioni  |             |
 |              |            |           |di           |             |
 |              |            |           |carrozzeria  |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore meccanico      |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore dei sistemi e  |             |
 |              |            |dei servizi logistici    |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Operatore del mare e     |             |
 |              |            |delle acque interne      |  Attinente  |
 +-------------------------------------------------------------------+
 |        PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE          |
 |                         (quadriennali)                            |
 +-------------------------------------------------------------------+
 |              |            |Tecnico edile            |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Tecnico elettrico        |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Tecnico elettronico      |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |Diplomi       |            |Tecnico del legno        |  Attinente  |
 |professionali |Percorsi    |-------------------------+-------------|
 |(ai sensi del |quadriennali|Tecnico riparatore dei   |             |
 |d.lgs. 17     |di          |veicoli a motore         |  Attinente  |
 |ottobre 2005, |formazione  |-------------------------+-------------|
 |n. 226)       |            |Tecnico per la conduzione|             |
 |              |            |e la manutenzione di     |             |
 |              |            |impianti automatizzati   |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Tecnico per l'automazione|             |
 |              |            |industriale              |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Tecnico di impianti      |             |
 |              |            |termici                  |  Attinente  |
 +-------------------------------------------------------------------+
 |           PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO           |
 |                          (quinquennali)                           |
 +-------------------------------------------------------------------+
 |              |            |Meccanica, meccatronica  |             |
 |              |            |ed energia               |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Trasporti e logistica    |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |Percorsi    |Elettronica ed           |             |
 |Diploma di    |quinquennali|elettrotecnica           |  Attinente  |
 |istruzione    |degli       |-------------------------+-------------|
 |Tecnica       |istituti    |Informatica e            |             |
 |              |tecnici     |telecomunicazioni        |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Chimica, materiali e     |             |
 |              |            |biotecnologie            |  Attinente  |
 |              |            |-------------------------+-------------|
 |              |            |Costruzioni, ambiente e  |             |
 |              |            |territorio               |  Attinente  |
 +--------------+------------+-------------------------+-------------+
 |              |Percorsi    |                         |             |
 |              |quinquennali|Produzioni artigianali e |             |
 |Diploma di    |degli       |industriali              |  Attinente  |
 |istruzione    |istituti    |-------------------------+-------------|
 |Professionale |professio-  |Manutenzione e assistenza|             |
 |              |nali        |tecnica                  |  Attinente  |
 +--------------+------------+-------------------------+-------------+

Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  10,  sono  valutabili  i  titoli professionali e di studio corrispondenti conseguiti  antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n. 226.

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