L'avvocato risponde: Lesioni durante il servizio, cosa fare?

I fatti avvenuti durante la Tim Cup 2014 hanno indignato fortemente l’opinione pubblica, ma c’è un fatto che ha fatto ancor più scalpore fra i soccorritori. Si tratta delle bombe carta lanciate all’indirizzo di steward e Vigili del Fuoco, per “separarli” dalla delegazione che stava trattando con il capo ultrà per l’avvio della partita. Uno dei Vigili del Fuoco, colpiti da uno scoppio, è rimasto ferito, e questo ha portato il nostro lettore Francesco a inviarci una mail, con un nuovo quesito:

“Sono un Vigile del Fuoco e mi piace tantissimo il mio lavoro, ma quando vedo situazioni e scene come quelle accadute prima e durante la finale di Coppa Italia, mi sorgono sempre molti dubbi sulla nostra professione. Proprio per questo vorrei chiedere all’avvocato Dodi come si può comportare e tutelare un soccorritore in una situazione in cui subisce dei danni volontari da parte di altre persone, come gli ultras che durante la finale di Coppa Italia hanno lanciato un petardo contro i vigili del fuoco e ne hanno ferito uno. Siamo più o meno tutelati rispetto ad un normale cittadino?”

 

L’avvocato Silvia Dodi, specializzata in diritto penale e con un master in criminologia e scienze forensi, risponde:
“Ormai accade sempre con più frequenza che in occasioni di manifestazioni sportive o politiche, alcuni dei manifestanti compiano atti di violenza contro le forze dell’ordine, compresi i vigili del fuoco. Cerchiamo ora di capire qual è il comparto normativo che riguarda fatti come quelli accaduti in occasione della finale di Coppa Italia.

In generale, colui che procura volontariamente lesioni personali ad una persona, compie il reato di lesioni volontarie, previsto e punito dall’art. 582 del Codice Penale, il quale differenzia il tipo di lesioni a seconda della gravità, ed è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni. Nel caso di lesioni gravi si applica la pena della reclusione da tre a sette anni e nel caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da sei a dodici anni. Mentre, se la malattia non ha durata superiore a giorni 20 e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, il reato è perseguibile a querela della persona offesa, altrimenti è perseguibile d’ufficio.

Questo è il quadro normativo che riguarda tutte le persone comuni che si trovino sul territorio italiano. Per quanto riguarda i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive è stato introdotto dal 2007 un nuovo articolo ad hoc nel Codice Penale, il 583 quater, che offre una particolare tutela alle forze dell’ordine. L’articolo 583 quater c.p. così testualmente recita: “Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni“.

Appare evidente, già dal testo della norma che le lesioni gravi e gravissime (come definite dall’art. 583 c.p. ovvero:Grave se la malattia è superiore a giorni 40, se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; Gravissima se la malattia è insanabile, se si verifica la perdita di un senso o di un arto ovvero di un organo, una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso) siano punite più gravemente rispetto al medesimo fatto compiuto nei confronti di un “cittadino comune” nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. La discriminante è la qualifica rivestita dal soggetto leso, ovvero deve essere un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Il pubblico ufficiale viene definito dall’art. 357 c.p. secondo il quale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano un pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. (..)”. I Vigili del Fuoco quindi, rientrano nella nozione di Pubblici Ufficiali, pertanto, nel caso fossero vittima di lesioni gravi o gravissime, i loro aggressori subiranno pene più elevate. Nel caso di lesioni lievi o lievissime invece, resterà applicabile l’art. 582 c.p. rammentando che il diritto a sporgere querela decade, decorsi tre mesi dalla data in cui il fatto è avvenuto. Infine, per ottenere il risarcimento del danno subito, la persona offesa dal reato dovrà costituirsi parte civile nel procedimento penale a pena di inammissibilità entro la prima udienza. Ovvero proporre separata azione civile per il risarcimento nei confronti del reo”.

 

 

PER FARE LE VOSTRE DOMANDE ALL’AVVOCATO DODI, POTETE SCRIVERE NEI COMMENTI OPPURE INVIARCI UNA MAIL A info@emergency-live.com

 

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