Sirene ed emergenza, l'autista di ambulanza imprudente è tutelato dalla legge?

Un'auto si schianta contro un'ambulanza che viaggia con sirene e lampeggianti accese: di chi è la colpa? Fino a che punto l'autista in emergenza è tutelato?

 

Ci sono due parole chiave nel Codice della Strada: prudenza e diligenza. Ogni qualvolta un veicolo di emergencia, en particolar modo un 'ambulancia, viene coinvolta in un incidente stradale nascono diatribe, polemiche e fioriscono commenti che accusano gli autisti soccorritori - volontari o professionisti - di mala atención. Sicuramente è un modo (giusto o sbagliato) per spronare le persone che si mettono alla guida del mezzo di emergenza a mantenere altissima l'attenzione, a pensare alle conseguenze della guida e quindi ad effettuare un servizio semper al meglio delle owner possibilità psicofisiche (ci abbiamo fatto sopra una serie sulla guida sicura, che trovate quiénes).

E 'però ingiusto terrorizzare gli autisti “novellini”. Meglio andare un po 'più a fondo sulle leggi e le sentenze. E 'importante conoscere l'approccio della giustizia nei confronti di chi fa un incidente. Anche con sirene spiegate e lampeggianti accesi.

Todos sabemos que el veicolo de emergencia, anche quando viaggia en el códice 3 /código rojo, deve rispettare i dettami di prudenza e le regole del codice della strada. Ma esto non esonera gli otros autistas allo detener inmediatamente e all'obbligo di atrévete a caminar al medio de emergencia, siempre.

Quindi se un agente di Polizia, un Vigile del Fuoco o un socorridor autista non rispetta la precedenza in sirena, calpestando la norma basilare del CdS, sappiate che per il giudice sarà da considerare inocente. C'è infatti una sentenza della Cassazione, la numero 24990 del 25 de noviembre de 2014. Potete leggere il dettato della sentenza en calce. Riprendiamo però la parte che più ci interessa:

In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, fuego), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (cd sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare inmediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. (In applicazione di tale principio, la SC ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054 , comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conductor del veicolo privato venuto a colisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico). Cass., Sentencia n. 21907 del 15/10/2009
Nella fattispecie la Corte ha ritenuto superata la presunzione di colpa, avendo valutato che la velocità dei veicolo ambulanza (km. 70/75) non era eccessiva tenuto conto che si trattava di emergenza da codice rosso, mentre era grave il comportamento dell'attore che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto obliquo nella strada.

Quale comportamento di guida dell'ambulanza rende l'autista incolpevole in caso di incidente?

Questo significa solo che - alla guida - chi sente in lontananza una sirena deve cercare inmediatamente di capire se cause un intralcio al passaggio del mezzo di emergenza. Nel caso veda il mezzo, deve subito cercare di agevolare il passaggio. Fermandosi, ove necessario, qualsias sia il mezzo: Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco o ambulanza. Anche in case di incidente dovuto ad imprudenza del mezzo di soccorso, la responsabilità è en capo all'auto “comune”. Non esiste in questo caso nemmeno il concorso di responsabilità, la presunzione di colpa al 50% o simili. Il “codice rosso” o il codice numerico di invio, “proteggono” giuridicamente l'autista da una causa per guida imprudente.

(FUENTE DE APOYO: LALEGGEPERTUTTI.IT)

Nota: Come giustamente segnalato da un nostro lettore, la Cassazione fa giurisprudenza solo quando emette sentenze a sezioni riunite. Nel caso citato la sentenza quindi non fa giurisprudenza, ma può essere portata in fase dibattimentale dalle parti coinvolte come elemento utile ai fini del giudizio. Ricordiamo che l'intento di questo articolo è affrontare il tema della responsabilità civile e penale nel trasporto sanitario portando spunti e stimoli.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentencia 24 settembre - 25 noviembre 2014, n. 24990
Presidente Segreto - Relatore Armano
Svolgimento del proceso
Con sentenza depositata l'8 gennaio 2011 la Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano- ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da AA nei confronti della Winterthur Assicurazioni S. p. A., dell'Associazione Provinciale Croce Bianca di Bolzano e di MK. La richiesta di risarcimento è stata formulata dall'A. per le lesioni personali e per i danni al motorino di sua proprietà in seguito allo scontro con un'autoambulanza che stava effettuando una intervento di soccorso. Avverso detta decisione AA propone ricorso con quattro articolati motivi.
Resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni SpA già UGF assicurazioni, già Winterthur Assicurazioni spa Gli altri intimati non hanno presentato difese.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Razones de la decisión
1. Col primo motivo di ricorso l'A. denunzia vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cpc e violazione degli artt. 143, 145 e 177 Codice della Strada ex art. 360 n. 3 cpc.
Sostiene el ricorrente che la Corte di merito ha
erroneamente valutato le deposizioni testimoniali, il cui contenuto è stato riportato in sentenza solo per riassunto e non per esteso; ha erroneamente ritenuto che i dispositivi segnalatori acustici dell'autoambulanza fossero accesi addirittura al momento della partenza dalla sede della Croce Bianca, immotivatamente privilegiando sul punto la deposizione del teste GA; non ha tenuto conto nella valutazione della responsabilità che l'A. aveva un angolo visuale diverso rispetto a quello dell'autoambulanza. 2. In ordine alla dinamica dell'incidente, secondo il ricorrente la Corte ha privilegiato le conclusioni della ctu senza tener conto le incongruenze in essa contenute e del fatto che questa si basava sulle il sole dichiarazione del teste Franchini e del teste M. abbondantemente superate dalle altre deposizioni testimoniali; che l'incidente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, era avvenuto quando l'A. si trovava vicino al margine destro della carreggiata e non in posizione obliqua al centro della stessa; che il guidatore dell'autoambulanza aveva violato l'obbligo di prudenza disposto dall'articolo 177 del Codice della Strada e aveva acceso i dispositivi di segnalazione acustica solo pochi secondi prima che l'auto lettiga raggiungesse l'intersezione stradale.
3.Con il secondo motivo diricorso si denunzia violazione dell'articolo 2054 cc e 2967 cc e vizio di motivazione sul punto, sul rilievo che la corte di merito, nell'affermare l'esclusiva responsabilità dell 'A. nella cassazione del sinistro, aveva omesso di valutare l'efficacia causale della condotta del conducente dell'auto lettiga.
4..Con il terzo motivo si denunzia violazione degli articoli 590 cp e dell'art. 444 e 445 cpc e vizio di motivazione sul punto. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto che il conducente dell'auto lettiga in sede penale aveva patteggiato la pena con sentenza ex.art. 444 cpc
5.I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretchta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati
Si osserva che sotto l'apparente denunzia di vizio di violazione di legge e vizio di omessa motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia, con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivtamente fatta propria dai giud di merito.
6. Si ricorda che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento dei giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di puntidecisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle probe in senso difforme da quello preteso dalla parte , perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dei merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discusione.
7. Nel caso di specie la Corte di Appello ha operato una valutazione completa delle risultanze probatorie -deposizioni testimoniali, ctu dinamica sull'incidente - rapporto dei vigili urbani - ritenendo che labilità esclusiva dell'incidente fosse da atribuirsi all'A. che alla guida del ciclomotore nonostante la segnalazione acustica dell'autoambulanza rimaneva in mezzo alla strada in posizione obliqua sulla carreggiata, senza dare la dovuta precedenza all'mezzo di soccorso che sopraggiungeva
8. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di Consecuenzialità logica mentre l'impugnazionesi risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione. 9. Inoltre in tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (cd sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare inmediatamente la marcia, non percepna sireiano suddetta segnalazione di emergenza. (In application di tale principio, la SC ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva atteito in via presuntiva, ex art. 2054 , comma secondo, cod. civ., una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestado alla prima percezione del suono del dispositivo acustico). Cass., Sentenza n. 21907 del 15/10/2009
10. Nella fattispecie la Corte ha ritenuto superata lapresunzione di colpa, avendo valutato che la velocità dei veicolo ambulanza (km. 70/75) non era eccessiva tenuto conto che si trattava di emergenza da codice rosso, mentre era grave il comportamento dell'attore che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto obliquo nella strada.
Trattasi, come si è detto, di valutazioni di merito di esclusiva competenza del giudice di merito.
11. Quanto alla sentenza di patteggiamento, la stessa non fa stato nel giudizio civile.
Il primo comma, ultima parte, dell'art. 445 cpp testualmente dispone: “la sentenza prevista dall'art. 444 coma 2 cpp anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha eficacia nei giudizi civili o amministrativi ”.
La norma quindi esclude che il cd patteggiamento abbia, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, e pertanto il giudice deve decidere accertando i fatti illeciti e le relativas responsabilità autonomamente dal giudice civile (Cass.8.10.1998 n. 9976 e Cass.15.5.2000 n. 6218), pur non essendogli certamente precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza penale di Applicazione della pena su richiesta delle parti.
I giudici di appello si sono attenuti a tali principi.
12.Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione dell'ar.345 cpc per la mancata ammissione della consulenza tecnica di parte.
Il motivo è inammissibibile in quanto il ricorrente non indica quale pregiudizio abbia avuto nella mancata presentazione della CTP, especificando quali elementi di difesa non riportati negli scritti difensivi predisposti.
No es suficiente la mera violación de la norma procesal, ma occorre indicare il pregiudizio subito.
Deve però essere corretta la motivazione in quanto è errato il richiamo della Corte di appello ali 'art. 345 cpc.
Infatti secondo giurisprudenza costante di questa Corte, la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nello giudizio con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. Cass. norte. 259 del 08/01/2013; Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013
Le spese del giudizio sigue la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidar en euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori vienen per legge.

 

POR COMPLETEZZA: Rileggiamo l'articolo 177 del Codice della Strada

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Arte. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze. (1)

1. El uso del dispositivo acústico suplementario di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo suplementore di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protección civil come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e espeleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle provincia autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi Urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della MCTC. L'uso dei predetti dispositivi e' altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi Urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a granti inmediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1) ( 2)

2. Yo conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servicios urgentes di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico Supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, Non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale y le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico Supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necesario, di fermarsi . È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi Supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

 

POR IL VIDEO SI RINGRAZIA: Sicurezza en línea - antincendio antinfortunistica - Verona
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