Danni da maltempo: come fare domanda per ottenere i contributi statali?

Le ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Ora i cittadini hanno 40 giorni di tempo per presentare le domande ai Comuni al fine di ottenere contributi per i danni causati dalle 40 emergenze che si sono verificate in tutta Italia negli ultimi tre anni

Sabato scorso (20 agosto) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le ordinanze firmate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, con cui di fatto si dà il via al procedimento per trasformare in domande di contributo dei privati le segnalazioni di danni connessi a 40 stati di emergenza dichiarati in 17 Regioni a partire dal 2013 per eventi di natura meteo-idrogeologica.
I provvedimenti fanno seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio scorso e alla specifica disposizione contenuta nella legge di stabilità 2016 con la quale sono state messe a disposizione le risorse necessarie.
Le ordinanze, una per ogni Regione interessata, definiscono i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati sia per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili sia per i danni alle attività economiche e produttive.
In particolare, per quanto riguarda la prima tipologia, i contributi sono finalizzati alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte o alla loro eventuale delocalizzazione; alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza di sgombero adottata dal sindaco in conseguenza degli eventi calamitosi; al ripristino delle abitazioni danneggiate; al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali e al parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati (questi ultimi solo per i proprietari di prime case).
I contributi saranno riconosciuti sotto forma di finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, attraverso un meccanismo di credito di imposta già sperimentato positivamente a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2012.
Le ordinanze stabiliscono inoltre i limiti e le modalità di calcolo dei contributi concedibili per ogni differente tipologia. In particolare, nel caso di prima casa distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione è concesso un contributo fino all’80% del valore indicato e comunque nel limite massimo di 187.500 euro; fino al 50%, invece, e comunque nel limite massimo di 150 mila euro è la soglia massima per la prima casa da risistemare e per l’abitazione diversa da quella principale. Per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10 mila euro.
I soggetti interessati, per accedere ai contributi, dovranno presentare la domanda entro 40 giorni al Comune dove si trova l’immobile danneggiato: le verifiche istruttorie saranno effettuate da comuni e regioni, mentre la qualità tecnica delle domande sarà assicurata dalla definizione di uno schema di perizia specifico.
Una volta istruite e verificate le domande, una serie di ulteriori delibere del Consiglio dei Ministri, in esito alla quantificazione degli effettivi contributi riconoscibili, e sempre tenendo conto dei massimali stabiliti, autorizzeranno l’attivazione dei contratti di finanziamento agevolato stabilendo il limite finanziario specifico per ciascun evento e categoria, dando il via alle singole operazioni di finanziamento.
“Con la pubblicazione delle Ordinanze – ha commentato Fabrizio Curcioentriamo nella fase operativa delle disposizioni votate dal Parlamento per dare una risposta significativa ed equa, sull’intero territorio nazionale, alle popolazioni colpite da calamità. Ci aspettano settimane di intenso lavoro e il Dipartimento, insieme a Regioni e Comuni, sarà impegnato al massimo per la buona riuscita del procedimento”.

 

Ocdpc n.372 del 16 agosto 2016: Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo
16 agosto 2016

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016

Testo integrale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO in particolare il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge n. 225/1992, che disciplina l’azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei Ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento (lettera a), al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);

VISTO l’articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

VISTI i commi da 423 a 428 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

CONSIDERATO, in particolare, che in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell’articolo 1 citato, i contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21 febbraio 2014 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo;

VISTO il documento allegato alle sopra citate ordinanze di protezione civile recante la ‘Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio’, concernente le modalità e la modulistica con le quali i Commissari delegati di cui alla richiamate ordinanze provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2016, con cui, ai sensi del comma 427 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, è fissato il limite dei finanziamenti concedibili nell’anno 2016, nel rispetto dell’invarianza dei saldi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni” adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato 1, nella quale, con riferimento alla Regione Abruzzo sono richiamati gli eventi calamitosi sopra citati, per i quali, complessivamente, il fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato ammontano ad euro 73.276.168,36;

VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 1 della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, che prevede l’adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa con le Regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2013 recante “Disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica dell’attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni”.

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera del 28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che verranno erogate a fronte dei danni subiti al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza;

DATO ATTO che sono in corso di perfezionamento gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 1, commi 423 e 424, della legge n. 208/2015 e che, pertanto, una serie di attività ad essi connesse devono essere rinviate a provvedimenti successivi, per la cui definizione è necessario fornire specifiche istruzioni, considerata l’esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei limiti di importo autorizzati dalla delibera del 28 luglio 2016;

ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DISPONE

Articolo1
(Contributi a favore dei soggetti privati)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore dei soggetti privati si provvede con le modalità previste dall’allegato 1 alla presente ordinanza.

Articolo 2
(Contributi a favore delle attività economiche e produttive)

1. All’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive si provvede con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 3
(Attività connesse ad adempimenti in corso di perfezionamento)

1. Alle attività connesse con gli adempimenti in corso di perfezionamento di cui in premessa, si provvede con successivi provvedimenti da adottarsi come specificamente indicato negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.

Art. 4
(Limiti di importo)

1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell’articolo 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Abruzzo come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all’articolo 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 36.500.000,00.

Art. 5
(Attività di monitoraggio)

1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attività di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2013 citato in premessa.
2. La Regione Abruzzo assicura, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l’azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.

Art. 6
(Invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all’espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2016

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

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