Elisoccorso, saranno le Regioni a dover scegliere fra Vigili del Fuoco e CNSAS: Il Corpo Nazionale non è escluso dalle attività HEMS

Contrariamente a quanto affermato in una nota del CNSAS di qualche settimana fa, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mantiene le sue prerogative: ma per l’applicazione in elisoccorso servirà un regolamento emesso dalle Regioni e dalle Provincie Autonome.

elisoccorso-vigili-fuoco-imperia-san-lazzaro-generica-15enne-148440.660x368ROMA – Il prossimo 8 luglio entrerà in vigore il decreto legislativo del 29 maggio 2017, numero 97. Sono le disposizione recanti modifiche al DL 8/03/2006 numero 139 sulle funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La riforma è stata auspicata e attesa per molto tempo e oggi la riorganizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è quasi realtà.  Il decreto Madia è necessario per migliorare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia per capacità operativa che per competenze, dato che il Corpo Forestale è stato smembrato e la lotta attiva contro gli incendi boschivi è rimasta una competenza troppo frammentata. Anche gli stessi mezzi aerei devono essere suddivisi fra i vari reparti e questo decreto serve a chiarire la situazione. Il testo procede alla revisione e al riassetto delle strutture organizzative del Corpo, ne disciplina le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e modifica l’ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l’unitaria coerenza giuridica e nell’ottica di una valorizzazione delle qualità professionali del relativo personale. Nell’ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata altresì l’attività di formazione anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza.

Aumentano le competenze e le potenzialità operative dei Vigili del Fuoco nei settori della Protezione Civile, della conservazione delle persone, dei beni e nell’ambito dell’anti incendio boschivo. Ma soprattutto viene delegata alle regioni la scelta di utilizzare o meno i Vigili del Fuoco nelle operazioni HEMS. I reparti volo e i mezzi aerei dei Vigili del Fuoco infatti – fatto salvo il comma 10 – per i Vigili del Fuoco su territorio nazionale prevederanno competenze e missioni di ricerca, soccorso e salvataggio. Il comma 10 è una regola che sarà fondamentale in futuro per capire come si organizzeranno da ora in poi nelle varie regioni i diversi servizi di elisoccorso (HEMS) e di ricerca dispersi (SAR).

Elisoccorso_01“Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome”.

by Dino Marcellino Pagine campione Elisoccorso Sulle Alpi (30)Nessun pericolo quindi per i reparti volo della Liguria, che effettuano servizio di elisoccorso in convenzione con la Regione. Ma adesso dovranno essere proprio queste ultime realtà a stabilire come si dovranno comportare i reparti volo dei Vigili del Fuoco e quelli che hanno a bordo operatori CNSAS.

Proprio la presa di posizione – con un comunicato stampa molto duro – del Soccorso Alpino e Speleologico aveva scatenato numerose proteste e recriminazioni da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno visto parte delle proprie competenze non riconosciute da lavoro di un ente che ha competenze sovrapponibile nell’ambito del soccorso alpino.

 

Riportiamo di seguito il link al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (PDF QUI)

 

«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico) . — 1. Il Corpo

nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle
persone e l’integrità dei beni, assicura, in relazione alla
diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento
degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito
dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste
professionalità tecniche anche ad alto contenuto
specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo
fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad
attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni
anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi,
di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o
minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali
e aerei e, ferma restando l’attribuzione delle funzioni
di coordinamento in materia di protezione civile, di frane,
di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica
calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo
nazionale opera quale componente fondamentale del
Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l’opera
tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo
di mezzi aerei;
c) l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti
dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze
batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l’impiego
della rete nazionale di rilevamento della radioattività
del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle
operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo
nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti
di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno
della effettiva necessità.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i
mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per
interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in
contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 11, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione
dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su
istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246,
di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle
spese sostenute dal Corpo nazionale per l’impiego delle
risorse umane e l’utilizzo di quelle logistiche e strumentali
necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non
convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti
in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari,
batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unità antincendi per
le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e
territoriali di difesa civile;
d) provvede all’approntamento dei servizi relativi
all’addestramento e all’impiego delle unità preposte alla
protezione della popolazione civile, ivi compresa l’attività
esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi
collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle
province autonome e del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia
di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all’articolo
7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano,
al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1,
gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti
alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’integrità
dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna
allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.
Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo
nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse,
mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro
gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono
conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano
interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da
mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a
carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze
delle regioni e delle province autonome in materia
di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di
particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità
delle persone, può realizzare interventi di soccorso
pubblico integrato con le regioni e le province autonome
utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per
disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati
tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome
che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a
carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli
interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma
10, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 744,
primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della
navigazione e dalla disciplina dell’Unione europea, con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
della difesa e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare, sentito l’Ente nazionale per

l’aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità
di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a
pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali,
di reparti mobili attrezzati in modo specifico per
il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea,
nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri
telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni
dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento
della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica
ed organizzativa idonea all’assolvimento dei compiti
di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell’ambito
delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione
ed alla manutenzione degli idranti antincendio
stradali.».
2. All’articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole:
«Alla determinazione e all’aggiornamento delle tariffe»
sono inserite le seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria
in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del
carburante e delle attrezzature necessarie,».
3. L’articolo 26 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli
aeroporti e soccorso portuale) . — 1. Negli aeroporti civili
e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo
nazionale esercita la funzione di Autorità competente
per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio
di salvataggio e antincendio, in accordo con l’Ente nazionale
per l’aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell’allegata tabella A,
che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo,
ferme restando le previsioni dell’articolo 1,
comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge
2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il
servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni
internazionali, comunitarie e nazionali nonché
degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti
dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove
previsto dalle norme dell’aviazione civile, il servizio è
fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
apportate le modificazioni all’elencazione degli aeroporti
individuati ai sensi del comma 2, sentito l’Ente nazionale
per l’aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia
fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo
nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio
e antincendio, con riferimento alla certificazione
ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni
dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti
di qualificazione e di idoneità del personale addetto,
secondo quanto previsto dal codice della navigazione e
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

 

CONTINUA

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