Ferrara, a giugno processo per omicidio stradale a carico dell'autista di ambulanza che travolse una tredicenne. Cosa dobbiamo sapere?

L'autista di Croce Rossa Ferrara andrà a processo per omicidio stradale, e il dibattimento sarà molto importante per la categoria

FERRARA – La Nuova Ferrara da conto dell’inizio del processo a carico dell’autista della Croce Rossa che, un anno fa, travolse una bambina di 13 anni mentre procedeva per un codice rosso in emergenza, con sirene e lampeggianti accesi.

L’incidente avvenne all’incrocio Giovecca-Bassi e da allora è iniziata una indagine approfondita per valutare le cause dell’incidente e la dinamica che ha portato alla morte di Anna Fabbri.

Saranno quindi i giudici a valutare le ricostruzioni dei periti e dei Pubblici Ministeri della Procura di Ferrara, che procedono per il capo d’accusa di Omicidio Stradale.

Secondo la ricostruzione di ciò che è avvenuto, la bambina stava attraversando l’incrocio in bicicletta, ma non aveva auricolari alle orecchie nè telefonino: dopo l’impatto violento con il cofano del mezzo, Anna morì per le conseguenze del trauma all’ospedale S.Anna di Ferrara.

La vicenda giudiziaria vedrà la famiglia della bimba costituirsi parte civile, e affronterà come l’imputato – l’autista soccorritore che era alla guida del mezzo di emergenza – una lunga fase dibattimentale.

L’udienza preliminare per la valutazione del caso si terrà il prossimo 12 giugno. Il processo sarà molto importante anche per la categoria degli autisti soccorritori, perché si tratta del primo caso – da quando è in vigore l’omicidio stradale – che vede a processo un autista soccorritore per una condotta tenuta alla guida.

Fatte salve tutte le necessarie e doverose presunzioni di innocenza e il rispetto delle informazioni e delle discussioni che saranno svolte in aula, questo processo diventerà probabilmente il primo momento di forte confronto su come debba essere affrontato il tema della responsabilità alla guida per l’autista soccorritore, che si tratti di un dipendente o di un volontario.

Rispetto a tutto quello che si è detto in passato infatti è emerso – secondo la procura – con molta chiarezza che Anna non stava indossando le cuffie e non stava usando il cellulare. Daniele Fabbri, padre della vittima, ha dichiarato alla Nuova Ferrara semplicemente che «la procura ha trovato elementi che vanno approfonditi in giudizio, e non ha deciso di archiviare. Ciò che posso aggiungere, e vorrei che la comunità lo sapesse ad un anno dalla tragedia, che dagli atti emerge che Anna non le indossava le cuffie, e il cellulare non lo stavo usando». «Il processo? – chiude le sue dichiarazioni sulla Nuova Ferrara il padre – Sappiamo che sarà lungo perchè un caso importante per le ambulanze che circolano ogni giorno. Certo il senso comune dice che per andare a soccorrere una persona non può succedere questo: tutto è ancora da valutare, lo si faccia senza alzare toni, nella maniera più pacata. Noi, la famiglia di Anna la ricordiamo ogni giorno ed è giusto che le istituzioni si interroghino su ciò che accaduto».

La triste vicenda di Ferrara si è legata purtroppo ad un altro evento che in quei giorni aveva fatto scalpore: la morte a seguito di incidente stradale di una giovane donna a Limbiate, nel milanese. Anche in quel caso la donna era in bicicletta, ma non si hanno notizie sullo sviluppo degli eventuali procedimenti penali o civili a carico dell’autista che era alla guida.

 

COSA DICE LA NORMATIVA SULLE SIRENE E SUI LAMPEGGIANTI

Gli incidenti che riguardano i mezzi di emergenza sanitaria in Italia sono abbastanza frequenti, anche se spesso i dati non vengono citati. La regione Emilia Romagna ha stabilito, con delibera del 2009,  che tutti gli autisti di ambulanza devono essere formati con corsi di guida sicura per almeno dieci ore ogni anno. Ma come è normato l’utilizzo dei sistemi di allarme? Questo è definito dall’art.177 del codice della strada, il quale stabilisce che l’utilizzo della sirena deve avvenire in maniera congiunta (lampeggianti e sirene) e continuativa per l’effettuazione di servizi urgenti di istituto da parte di organi di polizia e soccorso. Tali servizi urgenti per le ambulanze , sono identificati da un decreto del ministero della salute del 1992 che definisce urgenti i servizi che l’operatore della centrale 118 assegna con i codici “giallo” e “rosso”. Lo stesso codice, sempre all’art. 177 stabilisce che i conducenti dei veicoli di soccorso e polizia durante la marcia in emergenza possono derogare ad “obblighi, divieti e limitazioni” relativi alle norme di comportamento del codice stesso, salvo rispettare eventuali segnalazioni di agenti di polizia presenti  lungo il percorso e sottolineando “nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza”. Sempre nell’ambito di tale dettato normativo è stabilito che chiunque si trovi sul percorso dei mezzi di emergenza ha l’obbligo di  “lasciare libero il passo e all’occorrenza fermarsi”, anche se purtroppo le segnalazioni acustiche supplementari di allarme vengono spesso ignorate. Sulla base dei riscontri tecnici effettuati sul luogo dalle forze dell’ordine vengono poi successivamente definiti le responsabilità nei vari gradi di sentenze, anche se di fatto un incidente è comunque un dolore per entrambe le parti. 

 

 

Potrebbe piacerti anche