Lazio, stipendi soccorritori: i privati rispondono alle polemiche sindacali

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Heart Life Croce Amica, capofila del raggruppamento RTI che effettua il servizio 118 sulle strade laziali.

 

“Rispettosi dei capitolati di gara e delle norme che regolano un appalto che svolgiamo con onestà e disciplina, respingiamo con forza le diffamazioni lanciate da sindacati che non hanno mai seduto al tavolo delle trattative assieme ai lavoratori del 118”

Si ritiene opportuno replicare all’articolo dal titolo “Ambulanze, chi lavora ….deve pagare il datore. Ricatti e cappio sugli operatori”, apparso sul settimanale “Il Caffè” e pubblicato on line in data 18 ottobre 2018 alle ore 09.29 a seguito di denuncia del SICEL e dello SNALV.

Le due sigle sindacali sembrano assumersi responsabilità dirette in merito alle relazioni rese al giornalista Francesco Buda de “Il Caffè”, fornendo una rappresentazione del servizio di Emergenza-Urgenza 118 su strada, svolto dal RTI (raggruppamento temporaneo d’imprese) di cui la Heart Life è capofila, distorta, volgare, falsa e diffamatoria. Definendo lo stesso “un far west”. Motivi per cui ribattiamo, punto per punto, alle illazioni rese e chiediamo la pubblicazione integrale del presente comunicato, avendo l’articolo sopramenzionato occupato un’intera pagina del settimanale.

E’ opportuno chiarire fin da subito come al momento:

  1. – Non risulta accertato attraverso alcuna procedura giudiziale e/o stragiudiziale la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla formazione obbligatoria continua, da parte delle Aziende facenti parte il RTI aggiudicatario del servizio 118 Regione Lazio.

La Formazione professionale viene resa dalle Aziende in ottemperanza del Capitolato Tecnico di gara, e rendicontata a mezzo trasmissione di elenchi, con cadenza trimestrali, corredati, per ciascun operatore, dal titolo abilitante e dalle certificazioni relative ai corsi di formazione sostenuti e superati anche mediante re-training periodici [cfr. Capitolo 2° del Capitolato Tecnico, pag. 12, commi 2, 3 e 4]. I costi dei corsi sono a carico delle Aziende, e, contrariamente a quanto sostenuto nell’articolo, vengono fatti con costante periodicità nel rispetto dei tempi di re-training previsti dalla vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo: corso BLS-D re-training biennale come da protocolli formativi nazionali).

Sicurezza sul lavoro. Per quanto concerne le contestazioni relative l’adeguamento delle sedi operative, si ricorda come le imprese esercenti il servizio abbiano tempestivamente provveduto all’adeguamento, stipulando appositi accordi con i Comuni, sedi delle S.O., facendosi carico dell’ammodernamento e della messa in sicurezza delle vecchie sedi: es.: Pontinia, Priverno, Terracina. L’espletamento del servizio è sottoposto a controlli costanti da parte degli organismi deputati alle verifiche e, nello specifico dall’ACOVIES e dalle ASL territoriali, attraverso i preposti dipartimenti di Prevenzione.

  1. Utilizzo improprio del personale. Contrariamente a quanto paventato nell’articolo con riferimenti all’uso del personale “in nero” o “per mansioni non previste dal contratto”, si ribadisce che le Imprese esecutrici dell’appalto in questione impiegano esclusivamente personale contrattualizzato e sottostanno all’obbligo periodico di comunicare all’ARES 118, Ente Regionale di controllo, l’elenco nominativo del personale impiegato nei servizi. Il riscontro comparativo è agevolmente operato mediante confronto con le schede di intervento sottoscritte dal personale in turno oltreché mediante le comunicazioni delle turnazioni (tanto preventive quanto consuntive) effettuate mensilmente presso ciascuna Centrale Operativa competente per territorio.

Le imprese costituenti il R.T.I., non rispondono dell’espletamento dei servizi svolti da associazioni di volontariato essendo le stesse estranee alla nostra organizzazione.

  1. SE TRE ANNI VI SEMBRAN POCHI! Appare del tutto proditoria e liquidatoria l’intenzione del giornalista di voler fare “di tutt’erba un fascio” non specificando le contestazioni che il redattore si limita a liquidare con assunto “Un’ATI che si è accaparrata l’appalto regionale del 2015. La solita storia: il pubblico arranca, c’è urgenza, presto aiutateci o privati salvatori della patria…”.

Questa affermazione determina invece l’assenza di conoscenza dell’iter formativo di una gara di appalto che è stata sottoposta ai raggi “X” dall’Autorità Garante e che ha permesso al Presidente della Regione Lazio (a mezzo della Centrale Acquisti) ed all’Ares 118 di dare avvio all’aggiudicazione solo dopo aver effettuato i controlli sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi delle imprese costituite in R.T.I.. Così come il cronista dimentica di dire che il servizio in questione è stato gestito per più di otto anni dalla Croce Rossa Italiana, ed oggetto di verifiche da parte della Corte dei Conti per aver superato di gran lunga i costi stimati per la conduzione del servizio ad opera di Ente no profit (quale, per l’appunto, CRI).

Nell’aggiudicazione Non vi è stata alcuna fretta!!! ma solo la necessità di razionalizzare il servizio, i cui costi ricordiamo al cronista, vengono anticipati interamente dall’RTI e saldati a 60 gg. dall’emissione delle relative fatture, RENDENDO LA SANITA’ DEL LAZIO, IN PASSATO SOTTOPOSTA A PROCEDURE DI CONTINGENTAMENTO DELLA SPESA, UGUALE A QUELLA DELLE ALTRE REGIONI D’ITALIA!!!!!!…..

  1. Contratti capestro e lavoro in nero. Alcun contratto capestro è stato applicato ai lavoratori impiegati nell’appalto, come confermato da diverse Sentenze del Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Lavoro, G.L. Dott TIZZANO, che, investito della questione da diversi lavoratori impiegati nell’appalto di cui si discute, ha accertato che con l’applicazione dei nuovi contratti di lavoro gli infermieri e gli operatori delle ambulanze private impiegati nel servizio 118 “[…] hanno registrato un incremento della retribuzione di base […]” (cfr. Sentenze NN. 519 –521 – 522 –523 –527 –528 –529 –530 /18)

Al tempo stesso è stato normato quello che fino a ieri era il “far west” contrattuale. Ma anche in questo caso sia il cronista che i sindacalisti, non firmatari di contratto, sembrano fare carta straccia della realtà dei fatti ma non delle chiacchiere da bar in cui evidentemente prolifera la calunnia.

 

  1. – DEBITO ORARIO ILLEGALE – Il Debito Orario dei dipendenti viene generato dalla circostanza che a fronte di un orario contrattuale di 164 ore mensili i lavoratori sono impiegati per n. 13 turni da 12 ore (=tale istituto contrattuale è stato concesso in deroga tramite accordo di II° Livello sottoscritto con le Sigle Sindacali firmatarie di contratto in data 27/02/2016 mediante, peraltro, riconoscimento del “buono pasto”) ovvero per 156 ore mensili pur venendo pagati sempre per 164 ore (c.d. sistema retributivo mensilizzato). Tanto genera un credito per ore pagate e non lavorate pari a 8 ore mensili ovvero 96 ore annue. Risulta di legittima evidenza la pretesa restitutoria aziendale che viene compensata attraverso il c.d. Calendario Orario plurisettimanale con l’inserimento di turni aggiuntivi, ore dedicate alla formazione (che, come noto, è a carico del Datore di Lavoro) e arco temporale riservato al cambio divisa (quantificato in 10 minuti a turno, per cadauna unità operativa, come da verbale di accordo sindacale di II° Livello, siglato in data 13/02/2017). Risulta, dagli archivi storici societari, che alcuni dipendenti, che lavorano complessivamente 13/14 giorni al mese, per ottenere il loro salario “garantito”, a volte si sottraggono a tale regola, ricorrendo all’istituto della “malattia” per evitare di “saldare” il conto “debito orario”.

Del tutto legittimo, di contra, da parte delle Aziende chiedere sostituzioni causa “malattia/eventi imprevisti e/o imprevedibili” comunicate, come è normale che avvenga, con esiguo preavviso.

  1. – MISTERO CONTEGGIO ORE – Banca ore e confusione mentale. Della banca ore, il cui Istituto è richiamato impropriamente nell’articolo in questione, appare essere ignorato natura e funzionamento.

Questo istituto, adottato secondo accordo contrattuale siglato con CGIL, CISL e UIL, è previsto dall’art. 48 del CCNL ANPAS e non riguarda le ore non lavorate (ovvero lavorate in meno rispetto all’orario contrattuale). La banca ore prevede l’accantonamento degli orari straordinari e la redistribuzione di questi sotto forma di permessi retribuiti fruibili a richiesta dei lavoratori. Nel Verbale di accordo sindacale, siglato in data 21/05/2018, si è disposto l’inserimento, all’interno dei cedolini paga, di tutte le informazioni atte a garantire il rilevamento dei dati riguardanti la banca ore per consentire massima trasparenza dell’operato aziendale ed una corretta informazione del dipendente. Falso e destituito di fondamento alcuno è, peraltro, quanto dichiarato in ordine al costo medio di un’ora di lavoro, quantificato in € 10,00. In vero, se il dato fornito corrispondesse al vero, le Sigle Sindacali firmatarie di Contratto non avrebbero potuto esimersi dal rilevare la grave inadempienza.

Peraltro, all’art. 26 del CCNL ANPAS si specifica come ai lavoratori può essere richiesta una prestazione di 44 ore settimanali e non di 40 come sostenuto. Vero è che spesso i dipendenti sfuggono lo svolgimento di turni aggiuntivi per non restituire le ore pagate e non lavorate al fine di acquisirle definitivamente nel proprio patrimonio.

  1. – SOS A REGIONE E ISPETTORATO DEL LAVORO – Sindacati meno blasonati all’arrembaggio del carrozzone della spesa pubblica. Ad oggi le Aziende del RTI incaricato del servizio 118 hanno tenuto molteplici incontri con le OO.SS. CGIL, CISL E UIL per trattare e concordare le problematiche del lavoro connesse all’appalto di cui trattasi. Costante è pure l’interazione con tali parti sociali che seguono da vicino l’evolversi delle vicende lavorative dei propri iscritti.

Il SICEL e lo SNALV sono OO.SS. non firmatarie del CCNL applicato, che non hanno partecipato alle trattative a esso inerenti e non hanno una rappresentatività rilevante all’interno delle singole aziende; motivo per il quale non vi è alcun obbligo e/o opportunità di incontrare tali soggetti (c.d. principio della libertà sindacale ex art. 39 Costituzione). Non per questo le imprese di cui al costituito R.T.I. hanno mai privato i propri lavoratori dell’insindacabile diritto degli stessi alla volontaria e libera associazione.

  1. – DALLA CAMPANIA E SENZA FARMACI – Dalla Campania con onore. Per ciò che attiene il riferimento dei postulati diffamatori contenuti nel box “Dalla Campania e senza farmaci”, invitiamo il giornalista e i sindacalisti denuncianti, a prendere visione della normativa che regolamenta l’“immatricolazione ed uso delle ambulanze” che è il D.M. n.137 del 1/09/2009, art. 2 comma 2.

Le Ambulanze vengono immatricolate in “uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio” (ipotesi questa che ricorre nel caso in esame impiegando la Heart Life le Ambulanze per cui è causa nell’espletamento di prestazioni fornite dietro corrispettivo in favore della Committenza ARES 118).

La licenza comunale di esercizio cui la medesima si riferisce non risulta contingentata e conseguentemente non è richiesto che la stessa venga rilasciata dal comune all’interno del quale il veicolo presta esercizio. La norma cui si riferiscono sia il giornalista che il sindacalista è la Legge 21/92 che come deducibile si applica esclusivamente al TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA”.  Si ricorda come il servizio di AMBULANZE NON RIENTRA NEL NOVERO DEI SERVIZI CLASSIFICATI COME: AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA”.

Comma 1: Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 

Comma 2: Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

  1. Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale

 

Affinché anche in futuro il giornalista non incorra nello stesso errore, trasformando le dichiarazioni rese da un infermiere-sindacalista o da un consigliere regionale in cerca di visibilità politica, lo invitiamo a riflettere bene sull’inappropriato richiamo alla Regione Campania, affinché il suo scoop risulti più dettagliato lo invitiamo ad informarsi compiutamente sulle norme che le sue fonti richiamano, “per sentito dire”. Mentre per ciò che concerne l’assenza di farmaci e salvavita, lo invitiamo a salire a bordo delle nostre ambulanze.

Infine, appare del tutto evidente che dal momento della presa in carico di questo servizio da parte dell’RTI alcun disservizio è stato contestato né vi sono state contestazioni in merito alla tempestività dell’erogazione dei servizi per i quali siamo chiamati a rassicurare la popolazione della regione Lazio, e della provincia di Latina, dove è del tutto evidente la qualità del servizio che svolgiamo in stretta osservanza delle norme che regolano l’appalto.

Potrebbe piacerti anche