Protezione Civile - Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile

Porta la data del 6 Agosto scorso la circolare Dipartimento della Protezione Civile, a firma del Capo del Dipartimento, che reca come oggetto “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”.

Di: Matteo Pancotti

Un ennesimo sforzo per precisare quali siano i limiti e i confini entro i quali l’attivazione e l’attività delle associazioni e dei volontari di protezione civile possano considerarsi legittime. La circolare, che sembra quasi essere un’integrazione a quella del 18 Luglio riguardanti i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di eventi pubblici, sembra proprio dare la stoccata finale all’uso improprio del personale volontario afferente alle associazioni di PC, ivi compresi i gruppi comunali e le associazioni d’arma.
Anche se la legge e il buonsenso potevano già tracciare delle linee di impiego ben precise – prima tra tutte l’impossibilità di disporre del personale volontario di PC per eventi organizzati e prevedibili, quand’anche con criticità organizzative – con questo documento vengono francamente differenziate le attività proprie da quelle improprie.

Una prima, fondamentale indicazione riguarda proprio i grandi eventi programmati, per i quali l’opera delle associazioni di PC deve limitarsi, ove necessario, all’assistenza della popolazione e all’organizzazione, senza mai prevedere delle funzioni proprie o riconducibili alla pubblica sicurezza e alla tutela dell’ordine pubblico.
In ogni caso, l’attività svolta su richiesta degli organizzatori di manifestazioni ed eventi, deve essere svolta da personale qualificato in possesso di tutti i requisiti che la legge eventualmente impone (certificazioni, riconoscimenti, abilitazioni, et similia) ed essere compresa entro i limiti descritti dallo statuto associativo.
Ad ogni modo, precisa la circolare firmata dal dott. Borrelli, in queste circostanze la realtà associativa che presta la propria opera non può e non deve essere considerata come operante per conto del Servizio Nazionale di Protezione Civile; come ovvia conseguenza di ciò, non è possibile l’attivazione dei benefici di legge per i volontari.

In definitiva, perché una realtà associativa possa svolgere attività legate a scenari non inerenti la Protezione Civile, devono essere soddisfatti tre requisiti: l’attività richiesta dagli organizzatori deve rientrare tra le finalità statutarie dell’associazione ed essere svolta nel rispetto dei vincoli fiscali imposti dalla Norma; l’organizzazione deve disporre dei materiali e dei mezzi necessari allo svolgimento di quanto richiesto fatto salvo l’utilizzo prioritario degli stessi in situazioni di emergenza; l’organizzazione deve disporre di personale qualificato e tutelato da adeguata assicurazione.
Non è tutto: le nuove indicazioni impongono agli operatori delle associazioni e dei gruppi comunali di dotarsi di apposite pettorine o indumenti distintivi che rendano chiaro che il servizio svolto non rientra nel volontariato di Protezione Civile ma nell’ambito dell’organizzazione dell’evento per cui si viene impiegati.
L’eccezione a quanto detto è configurata da quelle situazioni in cui l’impatto dell’evento in oggetto e le sue caratteristiche siano tali da configurare la legittima attivazione del volontariato di PC in quanto tale, caratteristiche e peculiarità individuate da indicazioni precedenti emanate dal Dipartimento (Allegato 1, decreto del Capo Dipartimento n.15 del 12/01/2012) e sulle quali sono chiamate a valutare e vigilare le Regioni.

Le nuove indicazioni riportano dettagliatamente, come accennato, quei compiti di cui può farsi carico il volontariato di protezione civile. Questi sono:
– Il supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria allestite dall’Amministrazione presso il centro di coordinamento
– Le attività socio-assistenziali
– Il soccorso e l’assistenza sanitaria
– La predisposizione e somminsitrazione dei pasti nell’ambito dell’assistenza alla popolazione (punto esemplificativo per quanto riguarda il vincolo al possesso dei requisiti di legge da parte degli operatori, ndr)
– L’informazione alla popolazione
Nell’ultima parte del documento sono invece accuratamente specificate tutte quelle attività e quei compiti che non possono in alcun modo essere in carico al volontariato di protezione civile:
– L’attività di controllo del territorio (come il controllo degli ingressi ai luoghi aperti al pubblico) e tutte le attività riservate agli steward, alle guardie giurate e al personale iscritto nell’apposito registro prefettizio
– I servizi di vigilanza e osservazione
– La protezione delle aree interessate dall’evento mediante controlli e bonifiche
– Il controllo nelle aree di rispetto o prefiltraggio
– L’adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e l’interdizine dei percorsi di accesso
– L’attività di prevenzione antincendio affidata in via esclusiva al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche qualora si tratti di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la lotta agli incendi boschivi, che potranno essere impiegate solo in questo ambito

Infine una menzione speciale all’attività di polizia stradale e di regolazione del traffico, per la quale la circolare sottolinea come al personale volontario di PC sia assolutamente preclusa questa funzione e l’utilizzo degli strumenti di direzione del traffico quali le palette.
Quello che è contemplato, invece, è l’opera di informazione della cittadinanza circa la viabilità e le restrizioni o indicazioni particolari emesse dall’autorità competente, previo adeguato briefing.
Nulla di più chiaro insomma, perché il volontariato di protezione civile sia funzionale, utile e sicuro per tutti, anche per gli stessi volontari.

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