Incendi di vasta entità: quali norme di autoprotezione per la Polizia Locale?

Autoprotezione e sicurezza sono fondamentali per i soccorritori, ma quali indicazioni seguire?

Polizia Locale, sanitari in ambulanza e volontari di Protezione Civile possono mettersi in pericolo se non correttamente attrezzati ed istruiti dai Vigili del Fuoco. Ma spesso devono cooperare comunque in zone a rischio, soprattutto vicino agli incendi. Cosa fare? Quali informazioni e dotazioni richiedere?

Venerdì 9 agosto 2019 ore 01.00, per cause ancora in corso di accertamento, presso il magazzino logistico  Lotras System di Faenza scoppia un furioso incendio. Tra i materiali coinvolti nell’incendio essenzialmente olio alimentare, accessori per auto, indumenti e relativi imballaggi. Tra i primi ad intervenire, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza e le forze dell’ordine, tra le quali la Polizia Locale di Faenza.

Tra i primi first responders, la Polizia Locale di Faenza (Fonte: Eros Zalambani)

La combustione dei materiali coinvolti, come si rileva dalle analisi effettuate dall’Arpae Emilia-Romagna, ha comportato l’aumento delle concentrazioni di diossine e furani, e in particolar modo è stata inoltre rilevata una lieve concentrazione di TCDD. Inotre, già nei giorni precedenti erano state rilevate, in più punti del territorio circostante, lievi variazioni delle concentrazioni di PM10 e ossidi di azoto.

Analisi del 10/08 – Arpae

Analisi del 13/08 – Arpae

Incendio LOTRAS Faenza (RA) – vista dall’elicottero VF
Vista dal satellite Eumetsat alle ore 09.30 del 09 agosto

L’ncendio verrà considerato “sotto controllo” solo nella giornata di domenica 11 agosto.

Ma fatte le dovute eccezioni per i Vigili del Fuoco, in occasione di un evento rilevante come quello sopra descritto, quali procedure seguirà la Polizia Locale? e soprattutto, quali indicazioni di autoprotezione seguire?

Cerchiamo di fornire, nelle righe che seguiranno, alcune informazioni utili alla tutela dell’incolumità degli operatori di Polizia Locale.

La segnalazione 

Tralasciando le procedure in uso nella struttura di appartenenza, fondamentale è l’analisi delle segnalazione effettuate dai cittadini o da altre sale operative:

  • esatta ubicazione (indirizzo, punti di riferimento, vie di accesso); in caso di difficoltà avvalersi di strumenti come Google Maps o Google Earth;
  • eventuale natura del materiale coinvolto nell’incendio;
  • persone eventualmente coinvolte, eventuali probabili decessi (art. 8-10 del DPR 10 settembre 1990, n. 285);
  • coinvolgimento di altre strutture adiacenti (valutazione “effetto domino”);
  • eventuale presenza di persone non identificate prima dell’evento.

L’operatore di centrale dovrà:

  • darne prontamente notizia per via gerarchica;
  • valutare, tramite piano emergenza comunale (o eventuale PEE), eventuale coinvolgimento di strutture adiacenti al fine di programmarne eventualmente l’evacuazione (scuole, abitazioni private, comunità, ecc.);
  • notiziare le altre sale operative (FF.OO, VVF, ecc.)
  • individuare, ad esempio tramite il sito dell’aeronautica militare, il vento prevalente sulla zona coinvolta;
  • individuata la direzione del vento, verificate le migliori vie di accesso, comunicare ai mezzi impiegati quale percorso seguire nell’approssimarsi all’area dell’evento, tenendo in considerazione che ciò dovrà avvenire mantenendosi sopravento rispetto all’incendio (per approfondimenti: (Ri)conoscere uno scenario a rischio: cosa fare, come agire).

L’intervento

L’unità in arrivo sul posto dovrà:

  • sulla scorta delle informazioni giunte dalla propria sala operativa, scegliere i perocorsi più idonei tenendo in cosiderazione il vento, al fine di giungere sopravento sul luogo interessato dall’evento;
  • giunti a portata ottica del luogo dell’evento, fermarsi in sicurezza a distanza di sicurezza, valutare la presenza di eventuali indicatori di pericolo;
  • Se si ha il sospetto di rischio di esplosione (rilascio gas infiammabile, ecc.) spegnere il motore del veicolo;
  • tenere in considerazione il rischio evolutivo;
  • allontanare i bystanders;
  • permanere in area di intervento sopravento rispetto all’incendio;
  • non fumare e non mangiare, bere solo facendo uso di bottiglie sigillate;
  • proteggere adeguatamente le vie respiratorie (vedi figura);
Come scegliere il miglior dispositivo di protezione delle vie aeree

Qualora si opti per la maschera usa e getta, è consigliabile utilizzare una FFP3, la quale offre la massima protezione possibile dall’inquinamento dell’aria respirabile, con una protezione pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6 μm.

Approfondimenti utili sono disponibili a questo link: (Ri)conoscere uno scenario a rischio: cosa fare, come agire

Il post-intervento

Al rientro in sede:

  • provvedere alla minuziosa pulizia del veicolo utilizzando, per gli interni, un panno umido usa e getta;
  • rimuovere l’eventuale particolato dai tappetini e dai sedili utilizzando un aspirapolvere;
  • lavare l’uniforme in lavatrice singolarmente, provvedendo successivamente ad effettuare un ciclo di lavaggio a vuoto prima di introdurre altri indumenti.

Considerazioni

L’attività svolta dalla Polizia Locale è particolarmente complessa, in quanto si estrinseca in numerose funzioni di polizia: amministrativa, ambientale, giudiziaria, stradale (ruolo preminente sulla viabilità urbana lungo l’intero arco delle 24 ore – direttiva 15/08/2017) e pubblica sicurezza. Da una così complessa pletora di funzioni derivano giocoforza numerosi rischi, per i quali il datore di lavoro (il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa – Cassazione penale, sez. IV n. 43829/2018) deve redigere un documento di valutazione dei rischi.

Relativamente alla fattispecie esaminata nel presente articolo, giunge a supporto anche l’interpello nr. 3 del 16/05/2018, con il quale l’apposita commissione del Ministero del Lavoro ha fornito, al Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP), un parere in merito al se, e in che misura, l’art. 3 comma 2  del d.lgs. n. 81/2008 si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze “destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica“. Viene, altresì, chiesto se “… anche alla luce del DVR allegato  – riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentiale postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all’allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi”.

Il Ministero del lavoro ha sancito che:

Per quanto concerne il primo quesito, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, qualora l’attività comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 – lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.

Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”, per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Di conseguenza anche le forze dell’ordine impegnate in azioni di ordine pubblico sono soggette all’applicazione delle misure di prevenzione e di tutela della salute, e quindi anche gli agenti di polizia locale impegnati nella vigilanza presso i campi nomadi (e di conseguenza ogni altro luogo ove si è chiamati ad operare) devono applicare, tenendo in considerazione la particolare natura delle loro attività, quanto disciplinato dal testo Unico della sicurezza all’allegato IV.

La Polizia Locale manfreda sul luogo dell’evento (Fonte: Eros Zalambani)

APPROFONDIMENTI

Articolo 19 – Ricerca sul fenomeno infortunistico e le malattie professionali degli agenti di polizia municipale

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