Maniglioni antipanico: inizia l'opera di sostituzione al fine di applicare la normativa comunitaria

I maniglioni antipanico sono quelle ‘grandi maniglie, solitamente rosse’ che si trovano installate nelle porte e in altre vie d’uscita di diverse strutture: ospedali, scuole, eccetera. I maniglioni antipanico sono un’ottima soluzione per gli ambienti affollati e la loro corretta installazione e ciò che concerne il loro utilizzo è discplinato all’interno della normativa interna anti-incendio.

Il Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004 parla chiaro, solo alcuni ambienti, pubblici o privati non importa, devono essere dotati di questi famigerati maniglioni antipanico. In realtà questo decreto ministeriale è in vigore in Italia solo dal febbraio 2005 e giunge, grazie all’intervento di una normativa comunitaria sempre presente in materia di pubblica sicurezza e anti-infortunistica, ad un nuovo importante capitolo della propria evoluzione giuridica. Entro il 16 febbraio 2013 tutti i maniglioni che non sono muniti dell’apposita marcatura CE devono essere disinstallati e dunque sostituiti con maniglioni a norma.

Marcatura Ce:

i suddetti dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246

Ecco quando sussiste l’obbligo del maniglione anti-panico secondo la normativa italiana in vigore:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti

Il decreto suddetto fu successivamente integrato con un altro decreto in data 6 dicembre del 2011, dove in alcune disposizioni risulta chiaro e conciso l’onere dei proprietari degli ambienti muniti di porte con maniglioni anti-panico di provvedere alla sostituzione di quei mangilioni che non prevedono l’apposita marcatura CE in ottemperanza dunque della normativa comuniaria.

Termini attuativi  ex art. 5   3/11/2004 Decreto Ministeriale:

in caso di rottura del dispositivo;

-sostituzione della porta;

-modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo

-entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto

In realtà il decreto del 2011 servì semplicemente a dettare le disposizioni di proroga della sostituzione di quei maniglioni che erano sprovvisti di marcatura CE; così che il termine perentorio fu spostato in data 16/2/2013.

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