Volontario e paletta, interrogazione parlamentare su una questione annosa (e mai risolta): La Protezione Civile può dirigere il traffico?

Il volontario di Protezione Civile può dirigere il traffico? La questione vede l’intervento del Movimento 5 Stelle, che ha scritto e depositato presso il Senato della Repubblica un’interrogazione parlamentare, la n.3-01946, rivolta al Presidente del Consiglio, per chiedere chiarimenti su una consuetudine che, in Italia, sta diventando sempre più usuale e continua: L’impiego dei volontari delle associazioni della Protezione Civile in azioni diverse rispetto a quelle originali proprie.

Anche questa volta il M5S è intervenuto accogliendo alcune preoccupazioni e perplessità espresse direttamente dai cittadini coinvolti nella vicenda.

“Non è ammissibile che per sopperire alle carenze di personale ed in molti casi ai danni causati da alcune manovre finanziarie, si finisca per sfruttare i volontari delle associazioni di protezione civile, chiamandoli a svolgere mansioni analoghe ai vigili urbani in materia di sicurezza e ordine pubblico” Ha dichiarato la prima firmataria dell’interrogazione, la senatrice cinque stelle Vilma Moronese.

15dul1jLa norma che regolamenta l’utilizzo della Protezione Civile recita quanto segue : “L’impiego dei volontari di protezione civile, stando alla legge istitutiva del servizio nazionale di protezione civile la 225/92, è consentito limitatamente al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.”

Come si evince dalla stessa interrogazione parlamentare, in particolare l’art. 3, comma 1, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni recita: “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all’articolo 2.

“Il fatto che moltissimi sindaci, invece, impieghino gli stessi volontari nell’ambito dei servizi per la sicurezza pubblica, tutela della incolumità, e gestione dell’ordine pubblico , è dovuto solo ad una erronea ed estensiva interpretazione della nozione di eventi definiti “a rilevante impatto locale” conclude la Moronese “ai volontari di protezione civile vanno i nostri ringraziamenti per il loro contributo offerto, ed è proprio per tutelare loro ed i loro diritti che chiediamo al presidente del Consiglio di darci al più presto delle risposte. È necessario, che le mansioni e le funzioni dei Vigili Urbani e dei volontari della Protezione Civile restino ben distinte, così come previsto dalla legge”.

Su questa annosa vicenda è già intervenuto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel marzo del 2009 (circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09). In quell’occasione è stato ricordato il divieto alle Associazioni di Protezione Civile dello svolgimento di attività diverse da quelle “volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi” (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cods., secondo e terzo comma)”

Oggi infatti qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all’ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia). Ma il problema sussiste, e quindi sarebbe necessaria un’azione da parte del Governo, secondo il Movimento 5 Stelle.

 

IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE:

Premesso che:

con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di “struttura operativa nazionale” e sono diventate parte integrante del sistema pubblico. I volontari, oltre 800.000 persone distribuite sul territorio nazionale, aderiscono a organizzazioni che operano in molteplici settori specialistici;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001, recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, le suddette organizzazioni di volontariato intervengono in tutte quelle azioni in cui si esplica l’attività di protezione civile: pianificazione, previsione, prevenzione, soccorso, addestramento e simulazione di emergenza, attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua e formazione teorico-pratica;

considerato che:

il Dipartimento di Protezione civile, con diverse circolari (DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007; DPC/VRE/0016525 dell’11 marzo 2008), in particolare con la circolare del 10 marzo 2009 (DPC/CG/0018461), ha affermato “il principio secondo il quale l’azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d’essere, ma anche il suo limite, nelle finalità chiaramente espresse dalla legge”;

sul punto, in particolare l’art. 3, comma 1, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni recita: “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all’articolo 2”;

l’articolo 2 della medesima legge rubricato “Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze” sancisce: “Ai fini dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”;

nella circolare del Dipartimento della Protezione civile (DPC/CG/0018461) del 10 marzo 2009, relativa alle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, si sottolinea, altresì, che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione);

l’eventuale svolgimento di attività volte a preservare la sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale, sono svolte senza l’utilizzo di uniformi, segni distintivi, mezzi o attrezzature della Protezione civile. Il mancato rispetto di tale indicazione potrebbe comportare l’avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni dai registri o albi, con conseguente accertamento di responsabilità e, ancora peggio, in taluni casi con denuncia per violazione degli art. 316-bis codice penale (usurpazione e danno erariale) e/o art. 498 codice penale (usurpazione di titolo) come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 9 febbraio 2007 e prot. DPC/CG/0016525 dell’11 marzo 2008;

da quanto sin qui enunciato, si deduce che l’espletamento di attività quali la regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, la scorta a cortei o processioni, i servizi d’ordine durante manifestazioni sportive o culturali non sono da considerarsi tra le ipotesi di collaborazione a cui il settore del volontariato è chiamato, per assicurare i servizi di Protezione civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze;

considerato, inoltre, che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile, con nota n. 5300 del 13 novembre 2012 ha emanato una direttiva (del 9 novembre 2012) concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, nel cui paragrafo 2.3.1, con riferimento ad eventi a rilevante impatto locale, chiarisce che: “Eventi a rilevante impatto locale. La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo Comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinaria gestione del’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale (…) omissis (…) L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta nell’ambito regionale per l’autorizzazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale (…) omissis (…)”;

dunque, in caso di eventi locali, che possono comportare grave rischio, sarà possibile l’intervento dei volontari di Protezione civile solo laddove si ipotizzi un “eccezionale afflusso di persone” o si profili una “scarsità o insufficienza delle vie di fuga”, a patto che sia attivato il piano comunale di protezione civile e sia istituito, anche temporaneamente, il COC (centro operativo comunale);

considerato altresì che, risulta agli interroganti:

i volontari appartenenti alle associazioni di Protezione civile vengono spesso chiamati, attraverso ordinanze sindacali, a collaborare con gli enti locali per la gestione di eventi che nulla hanno a che fare con gli interventi propri della Protezione civile, come ad esempio la regolazione del traffico, la scorta a cortei o processioni, il servizio d’ordine durante manifestazioni sportive o culturali;

a fronte di tali interventi, gli enti locali erogano contributi, imputati al rispettivo bilancio di riferimento, alle associazioni locali di Protezione civile;

nel Comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), in particolare, sia per l’anno 2013 (delibera di Giunta comunale n. 121 dell’8 luglio 2013) sia per l’anno 2014 (delibera di Giunta comunale n. 76 del 24 aprile 2014), l’amministrazione comunale ha disposto un contributo di euro 1.000 alla locale associazione di Protezione civile con la seguente motivazione: “Considerato che tale nucleo svolge una preziosa e cospicua azione per la sicurezza e la vivibilità della cittadina sangiorgese (…) e tenuto presente che l’Associazione è impegnata nelle svariate iniziative che si tengono nella nostra comunità (dalle manifestazioni civili a quelle religiose, dalle iniziative socio-culturali a quelle sportive e di svago), fungendo da supporto al Corpo di Polizia Municipale e collaborando attivamente con l’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato competente”;

sulla questione del Comune di San Giorgio del Sannio è stata presentata, in data 10 agosto 2014, formale istanza, volta a segnalare l’illegittimo utilizzo dei volontari della locale associazione di Protezione civile per la regolazione del traffico e/o scorta a cortei o processioni e/o servizio d’ordine durante manifestazioni sportive o culturali nonché la relativa impropria motivazione per la concessione di un contributo comunale di euro 1.000 alla associazione stessa;

rispondendo alla suddetta istanza, il Dipartimento della Protezione civile ha confermato che “L’intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile con funzioni di gestione ‘diretta’ del controllo della viabilità, ovvero -ancor di più- l’esercizio di poteri assimilabili a quelli della Polizia Stradale’ o, più in generale, delle Forze di Polizia, anche locali, alla luce delle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. (art. 18) e nel D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, e dei provvedimenti specifici sopra richiamati è, quindi, del tutto escluso”;

invece, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata direttiva (punto 2.3.1) ha confermato che non v’è dubbio che volontari di Protezione civile appartenenti ad organizzazioni regolarmente iscritte nell’elenco regionale possano assicurare, su richiesta delle autorità preposte alla gestione della viabilità e sotto il coordinamento operativo degli operatori a ciò abilitati dalla legge, azioni di supporto all’assistenza alla popolazione svolgendo funzioni di incanalamento dei flussi di traffico (come avviene, ad esempio, a cura delle maestranze in caso di percorrenza alternata di tratti di viabilità interessati da cantieri). Tale intervento, per di più, se previsto nella specifica pianificazione locale dispone anche dei requisiti formali espressamente ribaditi dalla recente Direttiva presidenziale. Ciò non configura (e non può in alcun modo configurare), in capo ai medesimi, alcuna attribuzione di funzioni diverse da quelle proprie, che restano quelle, per intendersi, di volontario della protezione civile;

considerato, infine, che ad avviso degli interroganti, l’uso della locuzione “eventi a rilevante impatto locale” si presta ad interpretazione estensiva, che nei fatti, finisce per snaturare la funzione tipica dei volontari di Protezione civile,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare tutte le opportune iniziative al fine di verificare la legittimità dell’utilizzo dei volontari delle associazioni di Protezione civile locali in ruoli di sostegno e collaborazione con la Polizia locale per eventi di ordinaria amministrazione, come ad esempio la scorta a cortei-manifestazioni ed il servizio d’ordine in manifestazioni sportive;

se ritenga opportuno circoscrivere l’attività di supporto dei volontari alla Polizia locale ai soli eventi di cui all’articolo 2 della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche e integrazioni;

se ritenga necessario intraprendere ogni iniziativa utile al fine di far cessare la distorta prassi descritta in premessa.

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