Codice Giallo e lampeggianti, senza la sirena puoi violare il CdS?

Codice giallo e lampeggianti, ma… può bastare o la sirena è obbligatoria?

Codice giallo e lampeggianti, qualche anno fa un fatto di cronaca su cui riflettere

Prendiamo spunto da una vicenda accaduta nel mantovano per affrontare con un approfondimento mirato la questione sirene e lampeggianti in codice giallo.
E’ un tema molto dibattuto, un confine grigio in cui spesso si afferma un po’ di tutto.
Grazie alle informazioni fornite dall’istruttore Stefano Balboni, possiamo spiegare meglio quali sono le regole da rispettare.
Punto di partenza di questa discussione è il famoso articolo 177 del Codice della Strada, che al comma 1 recita:
L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.
I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. L’uso dei predetti dispositivi  e’  altresì  consentito  ai  conducenti  delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti.
Con  il  medesimo  decreto   sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in gravi condizioni di  salute  può  essere  considerato  in  stato  di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all’atto  di controllo da  parte  delle  autorità  di  polizia  stradale  di  cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1) ( 2)
Si ponga l’evidenza alle parole in grassetto perché da lì si ha la risposta. In sostanza, mentre per il codice rosso non si hanno dubbi interpretativi in merito a quanto disposto dal DM 15/5/1992 gu 121.

Codice giallo e lampeggianti, ma… “bisogna suonare”

Lo stesso DM cita che “il codice giallo viene definito urgenza mediamente critica indifferibile“.
In questo caso molte sono le interpretazioni, ma – essendo indifferibile – bisogna “suonare”.
Al fine di non creare disagio “l’istituto” , ovvero la centrale di appartenenza ,deve definire un protocollo interventuale al fine di rendere omogenea l’uscita dei mezzi.
Appare in ogni caso non oggetto di discussione che l’uscita in codice bianco e verde deve essere effettuata senza segnalatori, a meno che nel protocollo di centrale venga segnato che la centrale stessa può richiedere il rientro in emergenza per mancanza mezzi anche sul cod. 1.
Ma anche qui è chiaro che diventa un “servizio urgente di istituto”.

Uso disgiunto di lampeggianti e segnali acustici, i casi in cui si può

In merito all’uso disgiunto di lampeggianti dai segnalatori acustici, appare evidente che gli unici casi nei quali si possa verificare tale evento siano:
 – Art 176 comma 12 del cds (in emergenza autostradale neo caso indicati dallo stesso articolo), sosta del mezzo in località di intervento, mezzo scortato in colonna. C’è una circolare del ministero dove c’è scritto che bisogna limitare al massimo l’uso dei lampeggianti. È chiaro infatti che due mezzi che giungono ad un incrocio, l’uno con i segnalatori acustici accesi e l’altro solo con i lampeggianti ingenerano confusione negli altri automobilisti e possono essere oggetto di contenzioso e/o causa di sinistro stradale.

Sia comunque chiaro che solo con l’utilizzo congiunto dei dispositivi di allarme si può venire meno alle norme di comportamento di cui al cds, ma sempre rispettando prudenza e diligenza e rispettando in ogni caso le segnalazioni manuali degli agenti del traffico.

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