Medico o infermiere, a chi la competenza per l'emotrasfusione?

Emotrasfusione. La nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (legge 219 del 2005) ha decretato che l’esecuzione dell’emotrasfusione, come il governo delle successive reazioni, sono atto sanitario che, in relazione alle esigenze organizzative, assistenziali e cliniche, può essere posta in essere indifferentemente sia dal medico che dall’infermiere.

 

EMOTRASFUSIONE, IN COSA CONSISTE?

L’emotrasfusione è definita come l’infusione di sangue come risposta a specifiche esigenze cliniche.

In passato il D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256 all’art. 91 recitava come: “la trasfusione del sangue e degli emoderivati deve essere eseguita sotto costante controllo del medico”.

Tradizionalmente si considerava dunque l’emotrasfusione come un atto di stretta pertinenza medica che doveva essere prescritta ed effettuata dal medico, con l’assistenza dell’infermiere.

In particolare, si riteneva che spettasse solo al medico l’infissione dell’agocannula nella vena, mentre all’infermiere erano riservate operazioni di supporto quali il raccordo tra l’ago già infisso e la sacca ed altre operazioni ausiliarie.

Neppure la sorveglianza del paziente durante la trasfusione poteva essere delegata all’infermiere perché anche la valutazione della terapia e la reazione alle complicanze erano di competenza medica.

Tutto questo era avvalorato dal fatto che ogni attività non prevista dal mansionario (D.P.R. 14/03/1974, n. 225), rientrava nell’ambito dell’atto medico.

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI EMOTRASFUSIONE

Anche la giurisprudenza (Cass. Pen., IV sez. sent° n. 171/1982), inseritasi all’interno di questo quadro normativo, si era pronunciata nel senso che alla stregua di ogni atto medico, la trasfusione non era delegabile agli infermieri “in tutte le fasi di preparazione e di esecuzione, ivi compreso il controllo sulla corrispondenza tra il sangue da trasfondere e il paziente”.

Negli anni ’90 viene introdotta, al fine di ridurre il rischio della scambio di sacca o di paziente, la pratica del doppio controllo, da parte sia del medico che dell’infermiere.

Tuttavia, l’esecuzione dell’atto trasfusionale rimaneva di competenza del medico, riservando alla competenza degli infermieri solo una parte del regime dei controlli.

Nel 1993 , in applicazione della disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (art. 12 della legge 107/1990), la Commissione nazionale per le trasfusioni del Ministero della Sanità emanava le linee guida per la gestione dell’intero atto trasfusionale, che ancora definivano lo stesso “un atto medico”.

Di competenza medica rimanevano dunque la prescrizione, l’effettuazione, la valutazione dell’efficacia e la sorveglianza e tutti i procedimenti assistenziali ad esso connessi.

LA LEGGE N.42 E LE SUE DISPOSIZIONI: EMOTRASFUSIONE “ATTO MEDICO” CON UN PERO’

Con l’entrata in vigore della legge n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» del 26/02/1999, la situazione muta. Il mansionario è abolito e le previsioni di cui al DPR 14/03/ 1974, n. 225 vengono sostituite con i criteri guida del profilo professionale, della formazione ricevuta e del codice deontologico, con il solo vero limite delle competenze previste per la professione medica.
Stante la mancanza di norme generali che regolano l’esercizio della professione medica, il limite non è più di natura normativa ma professionale.

L’atto è dunque da considerarsi «atto medico» solo quando si ritiene che debba essere presente la competenza, la capacità e l’abilità di un medico.

Altrimenti, le relative competenze appartengono anche ad altri professionisti sanitari, diversi dai medici.

Così facendo gli infermieri e tutti gli operatori coinvolti in materia di trasfusioni si sono trovati ad agire senza un limite preciso entro il quale mantenersi.

L’atto decisione della trasfusione è certamente ancora da considerarsi atto medico.

Essendo primarie ed esclusive responsabilità del medico la diagnosi e la prescrizione, risulta dunque prerogativa del medico, non è delegabile ad altra figura professionale, la richiesta di sangue e di emocomponenti.

Diverso è il discorso che riguarda gli altri passaggi della trasfusione di sangue; in questo senso l’esecuzione di una trasfusione di sangue è applicazione di prescrizione diagnostica-terapeutica, che l’infermiere (ex DM 739/1994) è tenuto a garantire.

Controlli, somministrazione, documentazione, verifiche, parametrazione ecc, sono infatti conoscenze proprie degli studi della laurea in infermieristica.

LA NUOVA DISCIPLINA SULLE ATTIVITA’ TRASFUSIONALI

Decisione avvalorata anche dal fatto che la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (legge 219 del 2005 ) abroga la legge 107/90, e con essa le obsolete linee guida emanate in attuazione dell’art. 12 delle stessa. Inoltre la nuova raccomandazione ministeriale 2007 per la prevenzione da reazione trasfusionale da incompatibilità AB0, a differenza delle precedenti, prevede che il controllo della sacca e l’identificazione del paziente devono essere effettuate “da parte di due operatori”, lasciando intendere che nella fase esecutiva e di controllo della trasfusione la presenza medica può essere superflua.

PER APPROFONDIRE:

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FONTE DELL’ARTICOLO:

THE DAILY NURSE

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