Esercizio abusivo della professione infermieristica, volontari salvi: "Ma adesso basta scuse"

BOLZANO, QUOTIDIANO ALTO ADIGE – Il giudice Emilio Schönsberg ha disposto la definitiva archiviazione del procedimento penale avviato un paio di anni fa sulla base di un esposto presentato dall’associazione degli infermieri professionisti con cui si accusava il personale dipendente e volontario (non diplomato) di Croce Rossa e Croce Bianca di esercizio abusivo della professione infermieristica sulle ambulanze del servizio emergenza del 118. Fu il collegio infermieri Ipavsi a presentare l’esposto. Dopo un iter piuttosto complesso che ha visto l’associazione degli infermieri opporsi per due volte alla richiesta di archiviazione della Procura, ora è arrivata la decisione finale del giudice.

PROCESSO ARCHIVIATO – L’attività dei volontari non è penalmente perseguibile secondo  il giudice. L’attività così come espletata in passato è frutto di “un errore scusabile” perché interpretativa di una norma poco chiara e oggetto di diverse conclusioni a seconda dei punti di vista. Ma ora, dopo le conferme e le sentenze del Consiglio di Stato, le cose cambiano. “Ora non possono più esserci dubbi – scrive il giudice nel provvedimento di archiviazione e riportato dal quotidiano Alto Adige – che le attività prettamente infermieristiche non possono essere svolte dai soccorritori volontari”.

Il contenzioso legale trova radici in una delibera della giunta provinciale del 2004 in cui venivano istituiti dei corsi di formazione suddivisi in tre categorie (A,B e C). Il livello C riguardava gli operatori che assistono i medici d’urgenza. Una delle mansioni fondamentali dell’assistenza al medico d’urgenza è la preparazione del farmaco che dev’essere preparato su indicazione precisa del medico. Solo al medico, però, spetta la responsabilità della somministrazione. Questa delibera venne impugnata davanti al Tar dall’associazione degli infermieri Ipavsi. La delibera venne annullata in primo grado dal Tar ma recuperata e considerata perfettamente legittima dal Consiglio di Stato (in secondo grado) in quanto la stessa si limiterebbe a disciplinare l’attività dei soccorritori intesi quali semplici ausiliari del medico con compiti diversi da quelli degli infermieri (con inevitabile esclusione della somministrazione ai pazienti di farmaci e flebo). «Sino a tale sentenza – scrive il giudice – il quadro normativo era incerto». Dalla sentenza del Consiglio di Stato in poi non è più così: ora – scrive il giudice Emilio Schönsberg – non possono esserci più dubbi sui limiti che debbono essere rispettati dagli ausiliari in servizio sulle ambulanze.

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