Invio dell'ambulanza in ritardo? La legge individua la responsabilità professionale ed emette una sentenza molto importante

L’operatore di centrale 118 rischia sanzioni, anche penali, se sottovaluta la situazione di urgenza e rimanda l’invio dell’ambulanza

Il settore sanitario è sempre di più un settore dove il rischio penale incide in maniera non marginale sulle vite degli impiegati e dei volontari.

Questo è ormai un dato di fatto testimoniato anche dalle situazioni di denuncia che si stanno moltiplicando.

L’ultimo esempio che riportiamo dal sito la legge per tutti riguarda le responsabilità penali dell’operatore di centrale 118, nel caso in cui avvenga un tardivo invio di automezzo.

Il caso è definito da una sentenza della Corte di Cassazione la numero 40036/2016 emessa il 27 settembre.

Ed è una sentenza che definisce in maniera importante le responsabilità professionali degli operatori di centrale.

Tutto nasce da un caso di malasanità, testimoniato in un processo piuttosto lungo: la madre di un ragazzo colto da crisi epilettica si è rivolta al 118 per chiedere un’ambulanza, ma l’operatore non ha scelto per l’invio del mezzo immediatamente: “Ascolti – riporta il quotidiano dai tabulati registrati – la crisi fra qualche minuto passa da sola, capito? Quindi… se vedete che non passa lo portate in ospedale eventualmente… sicuramente ne ha avute altre… sicuramente passerà da sola… comunque voi… valutate. Eventualmente ci richiamate“.

La donna pochi minuti dopo richiama per via del peggioramento della crisi e delle condizioni di salute del giovane.

Anche in questo caso l’atteggiamento dell’operatore è “indifferente e sprezzante”: “Ancora! Mi dà l’indirizzo per favore?”.

La Cassazione quindi, dopo aver ricevuto le sentenze di primo e secondo grado, ha valutato che il sanitario preposto al 118 deve curarsi di assumere immediatamente quante più informazioni possibili, precise e dettagliate, sullo stato di salute del giovane malato, onde valutare la situazione di urgenza.

In questo caso specifico (la sentenza infatti non è stata emessa a corti riunite) la Cassazione rileva come non siano state chieste informazioni sulle funzioni vitali del paziente (coscienza, respiro, circolazione e altro).

Ancor di più, il rilievo della Corte Costituzionale si sofferma sul fatto che in taluni casi venga suggerito un trasporto privato dell’interessato verso l’ospedale e il Pronto Soccorso.

Il fatto di sottovalutare i sintomi riferiti al telefono e l’elusione della richiesta urgente di intervento, quindi il ritardo nell’invio dell’ambulanza, sono una colpa sanzionabile nell’ambito delle responsabilità professionali.

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