Protezione civile: Curcio, grande soddisfazione per l’approvazione della legge delega

 «Esprimo la mia più sincera gratitudine a tutti i parlamentari che hanno reso possibile l’approvazione della legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. L’approvazione votata oggi è segno dell’attenzione che il Parlamento tutto ha voluto dimostrare, ancora di più in questo particolare momento, verso un tema chiave, la protezione civile appunto, che ci riguarda tutti, nessuno escluso, perché ha a che fare con le attività, strategiche, per tutelare la vita, i beni e il nostro splendido territorio».

Così il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha commentato l’ultimo atto dell’iter della legge delega al Governo per il riordino del sistema di protezione civile.

«La riforma – ha proseguito l’ing. Curcio – consente di rafforzare l’organicità del Servizio Nazionale e pone il Paese di fronte alla sfida, ineludibile, di dotarsi di un sistema di protezione civile che non dimentichi i valori e le esperienze che lo hanno fatto nascere e sostenuto negli anni e, allo stesso tempo, capace di adattarsi alle esigenze e alle aspettative di territori che cambiano».

La legge delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della stessa norma, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti, «mantenendo centrali – ha sottolineato sempre il Capo Dipartimento – alcune parole chiavi che sono la forza del nostro Sistema, come il principio di sussidiarietà e la leale collaborazione tra componenti e strutture operative».

La legge delega – che ribadisce come le attività di protezione civile comprendano la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, la pianificazione e la gestione delle emergenze, nonché le misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita – prevede, tra l’altro, che si definisca, con i decreti governativi, l’organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale.

Altro punto centrale nella delega che il Parlamento ha dato al Governo riguarda la disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno.

«Compito di questa legge, dei futuri decreti da scrivere e di tutti noi che operiamo quotidianamente credo sia proprio quello di consegnare al Paese – anche sulla base delle esperienze del passato – il migliore strumento possibile affinché le azioni del Servizio nazionale della protezione civile siano sempre più efficienti, anche in prevenzione, rispetto all’organizzazione che l’Italia si è data negli anni e che, oggi, si trova ad avere».

Roma, 7 Marzo  2017

 

LEGGI IL TESTO DELLA LEGGE DELEGA

Il Governo è delegato ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi di ricognizione, riordino,
coordinamento, modifica e integrazione delle
disposizioni legislative vigenti che disciplinano
il Servizio nazionale della protezione
civile e le relative funzioni, in base ai
princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà
e nel rispetto dei princìpi e delle
norme della Costituzione e dell’ordinamento
dell’Unione europea, nei seguenti
ambiti:
a) definizione delle attività di protezione
civile come insieme delle attività volte
a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e l’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi
naturali o di origine antropica, articolate
in attività di previsione, prevenzione
e mitigazione dei rischi connessi con
i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione
e gestione delle emergenze, nonché
inerenti all’attuazione coordinata delle misure
per rimuovere gli ostacoli alla ripresa
delle normali condizioni di vita, per ripristinare
la funzionalità dei servizi essenziali
e per ridurre il rischio residuo nelle aree
colpite dagli eventi medesimi;
b) organizzazione di un sistema policentrico
che operi a livello centrale, regionale
e locale, prevedendo la possibilità di
definire livelli di coordinamento intermedi
tra la dimensione comunale e quella regionale
e di integrare l’elenco delle strutture
operative che concorrono alle finalità di
protezione civile, includendovi anche eventuali
soggetti organizzati in base a princìpi
innovativi;
c) attribuzione delle funzioni in materia
di protezione civile allo Stato, alle
regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni
alle città metropolitane, agli enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
e alle diverse componenti e strutture operative
del Servizio nazionale della protezione
civile, distinguendo fra funzioni di
indirizzo politico e di gestione amministrativa
e differenziando le responsabilità, i
compiti e i poteri autoritativi, per promuovere
l’esercizio coordinato delle attività fra
i diversi livelli di governo, secondo il principio
di sussidiarietà e garantendo l’unitarietà
dell’ordinamento; a tal fine il Presidente
del Consiglio dei ministri, in qualità
di autorità nazionale e titolare delle politiche
di protezione civile, svolge la funzione
di indirizzo e coordinamento, avvalendosi
del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche
per assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale
in materia presso l’Unione europea
e gli organismi internazionali e per coordinare
l’esercizio delle funzioni attribuite
ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti
e ai presidenti delle regioni, in qualità di
autorità territoriali di protezione civile, nonché
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che nell’immediatezza dell’evento calamitoso
assume la responsabilità del soccorso
tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo
con le altre componenti e strutture
operative per assicurarne il concorso solidale;
d) disciplina della partecipazione e
delle responsabilità dei cittadini, singoli e
associati, anche mediante le formazioni di
natura professionale, alle attività di protezione
civile, con riferimento alla pianificazione
delle iniziative da adottare per fronteggiare
l’emergenza, alle esercitazioni, alla
diffusione della conoscenza e della cultura
della protezione civile allo scopo di promuovere
la resilienza delle comunità, anche
attraverso la consapevolezza dei diritti
e dei doveri, e l’adozione di misure di
autoprotezione, con particolare attenzione
alle persone in condizioni di fragilità sociale
e con disabilità, nonché di promuovere
e sostenere le organizzazioni di volontariato
operanti nello specifico settore, anche
attraverso la formazione e l’addestra

mento dei volontari ad esse appartenenti,
favorendone l’integrazione in tutte le attività
di protezione civile;
e) disciplina della partecipazione e
della collaborazione delle università e degli
enti e istituti di ricerca alle attività di
protezione civile, ai fini dell’integrazione in
esse di conoscenze e prodotti derivanti da
attività di ricerca e innovazione, anche frutto
di iniziative promosse dall’Unione europea
e dalle istituzioni internazionali anche nel
campo della ricerca per la difesa dai disastri
naturali;
e) identica;
f) istituzione di meccanismi e procedure
per la revisione e la valutazione periodica
dei piani di emergenza comunali,
nel quadro dell’esercizio coordinato delle
funzioni di protezione civile;
f) identica;
g) disciplina dello stato di emergenza,
garantendo la tempestività e l’omogeneità
della valutazione delle condizioni dei territori
ai fini della relativa dichiarazione, e
previsione del potere di ordinanza in deroga
a norme vigenti, nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento e della normativa
dell’Unione europea, unitamente alle
modalità di attivazione operativa, anche
preventiva, del Servizio nazionale della protezione
civile, in relazione alla tipologia
degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza
e responsabilità e all’effettiva operatività,
anche per interventi all’estero, assicurando
il concorso solidale delle colonne
mobili regionali e del volontariato e prevedendo
modalità di impiego di personale
qualificato proveniente da enti locali a supporto
delle amministrazioni locali colpite;
g) identica;
h) previsione di disposizioni che individuino,
a regime, anche sulla base di apposite
norme speciali, specifiche modalità
di intervento del Servizio nazionale della
protezione civile per consentire l’effettività
delle relative misure e stabilirne l’efficacia
limitata alla durata della situazione di emergenza,
in ragione della gravità dell’evento
calamitoso, prevedendo trasparenti procedure
di verifica successiva in relazione:
h) identica;
1) alle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori, anche mediante
strumenti di acquisto aperti ai quali possano
accedere, in via preventiva, tutte le
componenti e le strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile;
2) a singole fattispecie connesse a
particolari esigenze, ivi comprese quelle
riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie,
dei materiali vegetali e delle rocce e
terre da scavo prodotti in condizioni di
emergenza, nel rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento giuridico;
3) alle modalità di reperimento delle
forniture di beni di prima necessità, di
servizi e di materiali necessari nelle diverse
fasi dell’emergenza, prevedendo meccanismi
atti a favorire il coinvolgimento delle
attività produttive di beni e servizi presenti
sul territorio al fine di sostenere l’economia
delle aree interessate dall’evento calamitoso,
compatibilmente con la normativa
dell’Unione europea e con i princìpi vigenti
in materia di disciplina della concorrenza e
dei mercati;

i) disciplina organica degli strumenti
nazionali di finanziamento per l’esercizio
delle funzioni di protezione civile, articolati
nel Fondo nazionale di protezione civile,
nel Fondo per le emergenze nazionali e nel
Fondo regionale di protezione civile, prevedendo
che le loro dotazioni siano rimesse
alla legge di stabilità e definendo le
procedure da seguire qualora, in ragione
del numero e dell’entità degli eventi calamitosi
verificatisi, risulti necessario integrarle,
garantendo la trasparenza e la tracciabilità
dei relativi flussi finanziari;

l) disciplina delle procedure finanziarie
e contabili che devono essere applicate
da parte dei commissari delegati titolari di
contabilità speciale e disciplina dei relativi
obblighi di rendicontazione, delle procedure
di controllo successivo e del subentro
delle amministrazioni competenti in via
ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi
sorti durante la gestione commissariale,
nonché nei procedimenti contenziosi
e nelle attività pre-contenziose instaurati
durante lo stato di emergenza e in relazione
ad esso, anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di
stabilità interno per le amministrazioni
interessate;

m) disciplina delle misure da adottare
per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle
normali condizioni di vita nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi
strutturali e non strutturali di prevenzione
e di ripristino dei territori, delle
opere e delle infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico danneggiate, comprese
quelle strategiche, di riduzione del rischio
residuo e delle altre misure per favorire il
superamento dello stato di emergenza, anche
prevedendo eventuali forme di microcredito
agevolato, nonché la ripresa economica
dei soggetti privati e delle attività
economiche o produttive danneggiate, tenendo
conto di eventuali indennizzi o risarcimenti
di natura assicurativa; esclusione
dell’applicabilità delle misure di cui
alla presente lettera agli edifici abusivi danneggiati
o distrutti;

n) definizione del ruolo e delle responsabilità
del sistema di protezione civile
e degli operatori del sistema medesimo e
delle relative specifiche professionalità, anche
con riferimento alle attività di presidio
delle sale operative e della rete dei centri
funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;
n) identica;
o) individuazione di modalità di partecipazione
del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri all’elaborazione delle linee di
indirizzo per la definizione delle politiche
di prevenzione strutturale dei rischi naturali
e di origine antropica e per la loro
attuazione.
o) identica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
provvedono ad assicurare il coordinamento
delle disposizioni concernenti le materie
oggetto della presente legge nonché la coerenza
terminologica, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
2. Identico.
a) identificazione delle tipologie dei
rischi per i quali si esplica l’azione di
protezione civile, fermo restando che non
rientrano nell’azione di protezione civile gli
interventi per eventi programmati o programmabili
in tempo utile che possano
determinare criticità organizzative;
b) individuazione, sistematizzazione e
riassetto in forma organica e coordinata
degli ambiti di disciplina di cui al comma 1,
ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione
delle connesse responsabilità gestionali
e amministrative, nelle diverse attività
di protezione civile;
c) raccordo delle attività di pianificazione
in materia di protezione civile svolte
ai diversi livelli con quelle di valutazione
ambientale e di pianificazione territoriale
nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
d) omogeneizzazione, su base nazionale,
delle terminologie e dei codici convenzionali
adottati dal Servizio nazionale
della protezione civile per classificare e per
gestire le diverse attività di protezione civile,
ivi compresi gli aspetti relativi alla
comunicazione del rischio, anche in relazione
alla redazione dei piani di protezione
civile, al fine di garantire un quadro coordinato
e chiaro in tutto il territorio nazionale
e l’integrazione tra i sistemi di protezione
civile dei diversi territori, nel rispetto
dell’autonomia organizzativa delle regioni
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
e) individuazione dei livelli degli effetti
determinati dagli eventi calamitosi,
commisurati alla loro intensità ed estensione
e alla capacità dei territori di farvi
fronte, sulla base dei quali individuare criteri
e metodologie omogenei per l’intero
territorio nazionale, per il riconoscimento
e l’erogazione di agevolazioni, contributi e
forme di ristoro per i soggetti colpiti da
eventi per i quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza;
f) ricognizione delle fonti normative
primarie vigenti che regolano le materie
oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e degli ulteriori provvedimenti normativi,
anche relativi a specifici eventi calamitosi,
contenenti disposizioni che producono effetti
a regime nell’ambito delle materie

oggetto della presente legge, per garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica;
g) introduzione di appositi strumenti
di semplificazione volti alla riduzione degli
adempimenti amministrativi durante la fase
di emergenza e di superamento dell’emergenza,
garantendo la continuità amministrativa
e la piena trasparenza e tracciabilità
dei flussi finanziari;
h) introduzione dell’esonero dalle pratiche
di autorizzazione per l’installazione
di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche
ai fini di protezione civile;
i) integrazione della disciplina del Servizio
nazionale della protezione civile con
la disciplina in materia di protezione civile
dell’Unione europea;
l) invarianza degli oneri a carico della
finanza pubblica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
provvedono altresì alla semplificazione normativa
delle materie oggetto della presente
legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
3. Identico.
a) indicazione, dopo la rubrica di ogni
articolo, degli estremi della vigente disposizione
della fonte normativa originaria oggetto
di riassetto;
b) coordinamento formale e sostanziale
del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire
la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) verifica del rispetto dei princìpi
contenuti nelle direttive dell’Unione europea
in materia;
d) adeguamento alla giurisprudenza
costituzionale e dell’Unione europea;
e) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1,
nel disciplinare le materie oggetto della
presente legge, definiscono altresì i criteri
da seguire al fine di adottare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le
necessarie iniziative per la ricognizione, la
modifica e l’integrazione dei provvedimenti
di attuazione, con particolare riferimento
alle direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri adottate ai sensi del comma 2
dell’articolo 5 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando
altresì gli ambiti nei quali le
regioni esercitano la potestà legislativa e
regolamentare, fatte salve le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri che si avvale, ai
fini della predisposizione dei relativi schemi,
del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri interessati, previa
intesa da sancire in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa
acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, che è reso nel termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso
il quale il Governo può comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto
legislativo è successivamente trasmesso, corredato
di relazione tecnica che dia conto
della neutralità finanziaria del medesimo
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura, alle Camere per l’espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari,
che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo
può essere comunque adottato.
5. Identico.
6. Dall’attuazione delle deleghe recate
dalla presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. In conformità all’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora uno o più decreti attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno,
i decreti legislativi dai quali derivano
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente o contestualmente all’entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge, il Governo può adottare, ai sensi del
comma 5, disposizioni integrative o correttive
dei medesimi decreti legislativi, sulla
base di una relazione motivata presentata
alle Camere dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che individua
le disposizioni dei decreti legislativi
su cui si intende intervenire e le ragioni
dell’intervento normativo proposto.

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