Socorrista e Segurança em Luoghi di Lavoro

 Articolo di: Wanda D'Amico

  

161407635-f7461950-cb3a-4484-8fda-740506714bb9Come i First Responder (VVF, Forze Armate, Forze dell'Ordine, Protezione Civile e Sanitari) afrontando o tema della salute dei lavoratori (Legge 81/2008) em relazione alla possibile esposizione (crashale o intenzionale) ad agenti biologici / chimici / radiologici            

 

161407222-68d10e75-c31e-4df8-80ec-7397c4e87465L'esposizione ad agenti biologici in environment di vita e di lavoro é um risco importante para a saudação que deve essere ben conosciuto al fine di poter sviluppare una corretta, aggiornata e utile attività d'informazione and mettere in atto validi piani di prevenzione, sorveglianza e controllo delle patologie correlate. Particolare rilievo dovrebbe essere rivolto a quelle attività che per la propria finalità non possono essere raggruppate in un singolo e ben delimitato setore: si tratta dei Primeiro respondente ossia i “primi soccorritori” i “primi a intervir” sui luoghi di un disastro , ma anche i primi a essere ESPOSTI uma fonte de contágio una possibile.

Di seguito sarà analizzato il theme della salute dei Lavoratori “Primeiro respondedor”Ai sensi del D.Lgs aprile 2008, n. 81, ripubblicato con “Disposizioni integrative and correttive” no Supplemento ordinario n. 177 alla GU Série geral - n. 226 de 29 de setembro de 2009.

 

L'obiettivo perseguito con il Testo Unico (TU) é stato quello di armonizzare tutte le leggi vigenti in una logica unitaria, abrogando le normative speciali, in esso build, and facendo esplicito and specifico riferimento all normative di settore che, al contrario rimangono in vigore al di fuori di questo permettendo quindi di rendere maggiormente esigibili e acessível a norma preventiva.

Il decreto di attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ele é composto por XIII Titoli e por LI Allegati como raggruppato nella Tabella 1.

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Não.recinto objeto Título de referência
1 Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale Título I.  PRINCÍPIO COMUNI
2 Casi in cui é consentido ao svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione and protezione dai rischi (art. 10
3 ° A Carta sanitária de risco
3 B Informações relativas ai dati collettivi sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
4 Requisiti dei luoghi di work Titolo II - LUOGHI DI LAVORO
5 Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislativo eregolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ou messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione Título III  USO DELE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
6 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
7 Verificar atratividade
8 Equipamento de proteção pessoal
9 Norma de boa técnica
10 Elenco dei lavoratori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 vírgula 1, letra a) Título IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
11 Elenco dei lavori comportanti rischi particolari para la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, vírgula 1
12 Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99
13 Prescrições de segurança e saudação para a logística da cantiere
14 Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
15 Contenuti minimi dei piano di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
16 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
17 Idoneità técnico profissional
18 Viabilidade de cantieri, ponteggi e transporte de material
19 Verifique a segurança das pontes metálicas fissivas
20 Costruzione e impiego di scale portatili and autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
21 Accordo Stato, regioni e provincial autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
22 Contenuti minimi del Pi.MUS
23 Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
24 Prescrições gerais para a segnaletica di sicurezza Título V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
25 Prescrizioni Generali for i Cartelli Segnaletici
26 Prescrições para a segnaletica dei contenitor e delle tubazioni
27 Prescrizioni per la segnaletica destinata a identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
28 Prescrições para la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e para la segnalazione delle vie di circolazione
29 Prescrições para as luzes segnali
30 Prescrições para os segnali acustici
31 Prescrições para a comunicação verbal
32 Prescrições para o segnali gestuali
33 Manual de movimento dei carichi Título VIMANUAL DE MOVIMENTAÇÃO DEI CARICHI
34 Requisitos mínimos Título VII  ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
35 A. Vibrações trasmesse al sistema mano-braccioB. Vibrações transmitidas ao corpo interno Título VIII AGENTE FÍSICO
36 Valor limite de esposa e valor de azione para os campos elettromagnéticos
37 Radiações ópticas
38 Valores limitados de esposizione professionale Título IX  SOSTÂNCIA PERICOLOSE
39 Valori limite biologici obbligatori and procedure di sorveglianza sanitaria
40 Proibições
41 Padronização de métodos
42 Elenco de sostanze, preparati e processi
43 Valores limitados de esposizione professionale
44 Elenco exemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici Título X  ESPOSIZAÇÃO E AGENTE BIOLÓGICO
45 Sinal de risco biológico
46 Elenco de agentes biológicos classificados
47 Specifiche sulle misure di contentment e sui livelli di conteniment
48 Específicos para processos industriais
49 Ripartizione delle aree in cui posso no formarsi atmosfere esplosive Título XI PROTEÇÃO DA ATMOSFERA ESPLOSIVA
50 Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute deilavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive and criteri per la scelta degli

aparelhos e sistemas de proteção

51 Segnale di avvertimento per indicare le are in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Tabella 1 - Elenco degli allegati al Decreto 81/2008

 

 

161408270-2c0ad01d-02cd-423f-be80-cd99946c20adO art.2 del Titolo I (“Disposizioni generali”), statuisce, innanzitutto, il principio indefettibile secondo cui il decreto si applica a “tutti i settori di attività pubblici ou privati”, Ma è nel secondo comma del medesimo articolo, che si puntualizza che le norme del TU si aplicano tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio; si tratta di una scelta dettata dalla necessita di diversificar l'applicazione delle normative di sicurezza con riferimento ad alcuni settori (si pensi, per tutti, alle Forze Armate e di Polizia e alla proteção civil) nei quali aplicare sic et simpliciter le regole in theme di salute and sicurezza produrrebbe problemi di compatibilità con le attività in parola, quando non risultati controproducenti.

Il Campo de aplicativo definido no sucessivo art. 3 aplica-se um tutti i settori di attività, privati ​​e pubblici, ea tutte le tipologie di rischio;

Le disposizioni del presente D.Lgs sono application tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative compreense thatlle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Brigada de Incêndio, nonché do Dipartimento della protezione civile fuori do territorio nazionale (i Primeira resposta).

Gli aspetti mais strettamente legati alle organzazioni di volontariato della protezione civile, compressi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, ei volontari dei Vigili del Fuoco sono contenute al vírgula 3 bis e nel neo vírgula 12-bis (dello estesso art. 3).

Todas as disposições do Decreto Legge são aplicadas com relação a delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuo entre 31 de dezembro de 2010 com decreto del Ministero del lavoro, delle salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

 

161406599-621cb546-a63d-4eae-bae5-2266bff738c5Sempre alla ricerca di una collocazione per una tipologia di lavoratori come quella dei First respondedor, l 'art. 5 individua una série di definizioni di “lavoratore” individuato in chi: “presta il proprio trabalho fuori dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione”. Rientrano, pertanto di diritto nel field di applicazione del TU non solo i lavoratori subordinati in sensu stretto, ma anche coloro che operano simplicemente sotto le direttive altrui.  

In attesa del complessivo riordino delle competenze in theme di vigilanza, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribute:

  • alle autorità marittime a bordo delle navi e in ambito portale;
  • agli uffici di sanità aerea e marittima, all autorità portuali e aeroportuali, por quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale;
  • ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e por le Forze di polizia e por i Vigili del fuoco.

 

Gli aspetti legati alla Vigilanza sui luoghi di lavoro sono afrontati anche per i Primeiro respondedor nell'art. 13., mentre l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro inerenti al serviço de prevenção e proteção dai rischi professionali sono contenuti nell'art. 33 che prevede, tra le altre voci, anche programmi d'informazione e formazione di tutti i lavoratori.

I predetti servizi são competentes altresì per le aree riservate or operative and per quelle che presentano analoghe esigenze de individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro do trabalho, da saúde e da política social.

 

161407635-f7461950-cb3a-4484-8fda-740506714bb9Paralelamente, all'individuazione di una giusta collocazione della figura del “lavoratore first respondedor”, vi è la ricerca di un'adeguata definizione dei “Luoghi di lavoro”. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, nel Titolo II si definiscono luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ou dell'unità produtiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azi o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; ciò spiega il perché si é reputato oportuno prevedere che le disposizioni in materia di luoghi di lavoro siano aplicate anche ai cantieri temporanei e mobili, per i quali é stato predisposto un apposito allegato, richiamato dall'art. 88 (“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”).

Di notevole importanza per una tipologia di lavoratori esposti in maniera random ad agenti di svariata origine e con un impatto fisico diverso tra di loro, é il Título III (" Use delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale ”). Por dispositivi di protezione individuale (DPI), si vuole intendere qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di lavoratore allo scopo di lavoratore contro uno o più rischi suscetibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante o lavorio destino complemento conto scopo; DPI não costituiscono: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; a atracção de proteção individual delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

L'us dei DPI deve essere effettuato tenendo conto non solo dei criteri di cui al Testo Unico ma anche delle norme di buona tecnica emanate in materia. Adeguati DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o enoughemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, métodos ou procedimenti di riorganizzazione del lavoro devono inoltre tenere conto delle esigenze ergonomiche o di saude del lavoratore, poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità ed essere adeguati ai rischi para prevenir nonché all condizioni esistenti sul luogo di lavoro, senza comportare un maggiore rischio per la propri a salute.

Em caso de rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili and tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria eficaz nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Devono inoltre essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475, e sue sucessivas modificações.

 

161407289-21877d64-75f8-46ed-a708-32b334a6b5beSpetta al datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventual ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, delle condizioni dovrà essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: intità del rischio, frequenza dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.

 In tal modo, anche con riferimento ai DPI, si obbliga (art. 77) il datore di lavoro ad adottare tutte le misure mais aggiornate per porre i propri lavoratori nelle condizioni più sicure di lavoro possibili in quel moment storico e, al contempo, lo si libera di responsabilità in case d'infortunio ove abbia ottemperato a tale obbligo; sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'art. 79, vírgula 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 76. e si occupa anche di mantenere in eficienza e in adeguate condizioni igieniche i DPI; destina ogni DPI a un uso personale; fornecer altresì affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; assicura una formazione adeguata and organza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto and l'utilizzo pratico dei DPI. L'addestramento é em ogni caso indispensável para ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria oppure per i dispositivi di protezione dell'udito.

Spetta ai lavoratori provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione; al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI segnalando qualsiasi difetto e / o inconveniente da essi rilevato.

 

Tra gli altri articoli a tutela dei Primeiro respondente si ricordano il:

Título IV Cantieri temporários ou móveis

CAPO II Norma para a prevenção dos infortúnios sul lavoro nelle costruzione e nei lavori in quota (art.105-140).

Título VIII Agentes Fiscais

CAPO II Proteção dos trabalhadores contra o risco de exposição ao rumor durante o trabalho (art.187-198)

CAPO III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione (art. 199-205).

CAPO IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi eletromagnetici (art.206-212)

 

Particolare rilevanza rilievo nelle verrà dato nelle pagine sucessivas ai seguenti titoli: Título IX (“Sostanze pericolose”), Título X (“Esposizione ad Agenti Biologici”), Título XI (“Atmosfere explosiva”).

 

Em Dettaglio

Titolo IX - Sostanze pericolose (Art. 221-227)

Eu requeri o mínimo para a proteção dos lavoradores do rischi para a saudação e a sicurezza que possuímos derivado, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ou come risultato di ogni attività lavorativa cheguei la presenza di agente chimici sono contenuti nell'art . 221. Fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal D.Lgs del 17 marzo 1995, n. 230, e sucessivas modificações. Tudo quanto contenuto nel presente capo si applica altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 setembre 1996, 15 maggio 1997, 28 setembre 1999 e nel D.Lgs 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definitite dall'art. 2 della directtiva 93/75 / CEE, del Consiglio, del 13 setembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR ), quali incorpora nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

 

Nella valutazione dei rischi por esposizione a sostanze pericolose, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi por la sicurezza e la salute di lavoratori derivados dalla agenti.

Il responsabile dell'immissione sul mercato di "sostanze pericolose" devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto estabilito dai decreti legislativi 3 de fevereiro de 1997, n. 52, e 14 de março de 2003, n. 65, e sucessivas modificações. Laddove i contenitori e le condutture por gli agenti chimici pericolosi utilizado durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto estou dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e eventual connessi siano chiaramente identificabili.

Un primo elenco del valore limite di esposizione professionale é riportato nell'allegato XXXVIII;

 

 

CAPO II - Protezione da Agenti cancerogeni e Mutageni (Art. 233-245)

L'art. 240 (“Esposizione non prevedibile) cita testualmente:“qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidente che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure apropriado per identificare e rimuovere la causa dell'evento; eu lavoratori devono abbandonare imediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi and dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro ”.

L'us dei dispositivi di protezione individuale non può essere permanente e la sua durata, por ogni lavoratore, deve essere limitata al tempo strettamente necessario.

 

CAPO III - Protezione dai Rischi connessi all'Esposizione all 'Amianto (Art. 246-261.)

Infine, il Capo III (art. 251) detta la disciplina attuativa della direttiva “amianto” n. 2003/18 / CE, modificativa della direttiva n. 83/477 CEE, recepção con il D.Lgs n. 277 de 1991, estabilizando a decorrência da vigência todos os dados previstos da diretiva, e foi de 15 de abril de 2006.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si aplicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenção, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessatetambém ai primeiro respondente.

In tutte le attività di cui all'art. 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali che lo contengono sui luoghi di lavoro deve essere ridotta al minimo e, em ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'art. 254, em particolare riducendo al minimo il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile ed equipaggiando gli stessi di idonei DPI a tutela delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria conto da garantia all'utilizzatore em ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia limite não superior a um décimo do valor indicato all'art. 254; l'utilizzo dei DPI deve inoltre essere intervallato da periodo / i di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro e l'accesso all aree di riposo deve essere preceduto da un'idonea decontaminazione, portanto, vem previsto para a arte. 256, vírgula 4, letra a d).

Tutti i lavoratori addetti all opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e tratamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'art. 246 prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, ou con periodicità fissata dal médico competente (Art. 259, Vigilância de Saúde), são sottoposti a un Controlar Sanitario Volto a Verificare la Possità di Indossare Dispositivi di Protezione Respiratoria durante o lavoro.

Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'art. 254 e na função de risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne i casi in cui ricorrano le condizioni previste dal vírgula 2 dell'art. 249 (esposizioni sporadiche e di debole intensità). I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

 

 

Titolo X - Exposição de Agentes Biológicos (Art. 266-286)

Le norme del presente titolo si application a all attività lavorative nelle quali vi é rischio di esposizione ad agenti biologici costituendo attuazione della direttiva n 2000/54 / CE che a sua volta ha abrogato la direttiva n. 93/88 CEE modificativa della direttiva n. 90/679 / CEE (setima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391 / CEE), quest'ultima trasposta dal Titolo VIII (articoli de 73 a 88) e dagli Allegati IX, X, XI e XII del D.Lgs n. 626 del 1994.

Em tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative and procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici, em particular, eu primeiro respondente sono tutelati dall'art. 272  in cui sono previste tutte le misure tecniche, organizzative and processurali per minimizzare l'esposizione ad agenti biologici  e dal arte sucessiva. 273 (Misure igieniche)  secondo il quale spetta a datore di lavoro fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze availablei, informazioni e istruzioni (art. 278. - Informazioni e formazione), ma anche asscurarsi che:

  • i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
  • gli indumenti di lavoro e protettivi que podem ser contaminados por agentes biológicos vengano tolti quando lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessário, distrutti.

 

Todos os favoritos adicionam todas as atividades para o quali la valutazione dei rischi ha evidência de um rischio para a saudação são sottoposti alla sorveglianza sanitaria (arte. 279. - Prevenzione e controlo).

Sempre al datore di lavoro, su conforme parere del médico competente, adottare tutte le adeguate misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: la messa a disposizione di vacini eficaz para que eu lavoratori que não sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del médico competente.

O médico competente fornecer informações ai lavoratori adeguate informazioni sul controlo sanitario cui sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività chea rischio di esposizione and sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività chea rischio di esposizione a particolari agente por individuo biológico não inconveniente XLVI vacinazione e della non vacinazione.

Nell'allegato XLVI al decreto são riportati gli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 gruppi a seconda del rischio di infezione come meglio specificato all'art.268 (Classificação dos agentes biológicos)

 

Tit. XI - Atmosfere esplosive (Artt. 287-297)

O título relativo alle atmosfere esplosive si presenta in mode del tutto analogo al titolo già contenuto nel D.Lgs 626/94. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione ei loro rappresentanti vengano informati e formati em relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare rigle del alla classifica zona, todos os modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione, ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto e / o alla manipolazione e al travaso di liquidi infiammabili e / o polveri combustibili, all'uso corretto de adeguati dispositivi di protezione individuale allle parente indicazioni e controindicazioni all'uso.

 

 

Rilevanza in questo breve articolo rivestono anche quelle che sono le disposizioni finali contenute nell'art. 306 del Titolo XIII (“Norme Transitorie e Finali”). In case di Attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso técnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201 é entrano in vigore il 6 luglio 2010. Per il setore agricolo and forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il setore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'art. 189 entra in vigore il 15 de fevereiro de 2011.

 

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