Defibrillatori obbligatori negli impianti sportivi, finalmente um decreto legge!

Il ministro per lo sport Luca Lotti e il ministro della saúda Beatrice Lorenzin firmano il decreto legge che sblocca una situazione insanata dal 2013, quando morì Piermario Morosini. Entre imediatamente em vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'obbligo para a sociedade e as associações diletantísticas de dotarsi del desfibrilador obbligatorio all'interno dell'impianto sportivo in cui vengono svolte le attività.

ROMA - eu desfibriladores sono oficialmente obrigatório em tutti gli impianti sportivi. E' questo o sucesso do decreto legge que o ministro pelo esporte Luca Lotti e o ministro pela saudação Beatrice Lorenzin hanno sottoscritto ieri. “E' un impegno da portare avanti, soprattutto nell'ambito delle Istituzioni non è solo una questione di principio. È una questione di sostanza. Oggi teniamo fede alla nostra parola”. Così tem comentários da ANSA para o ministro dello Sport, Luca Lotti. Quello proposta é um decreto congiunto para o ministro da saudação e quello para o esporte que faz entrar em vigor o dever para a sociedade e as associações diletantistiche de dotarsi de um desfibrilador all'interno dell'impianto sportivo in cui si svolgono le proprie attività. “Um modo de renderização mais precisa e tutelada – especifica Lotti em uma postagem no Facebook – são tantos momentos de agonismo e exercícios físicos que são práticos ou não são mais ricos no mundo do esporte não profissional. Troppo spesso funestato da tragédia evitabili grazie alla presenza di uno strumento tecnologico che può salvare la vita. Non sono pochi gli atleti che per tanti motivi si possono trovare in una condizione di emergência mentre fanno sport ”. “Tornano alla mente - concluir il ministro - tante storie di giovani sportivi scomparsi che avrebbero potuto essere messi in salvo grazie a un desfibrillatore. Ci siamo detti che avremmo dovuto fare di tutto perché non accadesse di nuovo.
Abbiamo mantenuto quella promessa ”.

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CHI DEVE DOTARSI DI DESFIBRILADOR?

Il decreto legge ministeriale obbliga all gli impianti sportivi ad essere dotati di un desfibrillatore semiautomatico ora technology più avanzata. Durante eventos agonísticos ufficiali deve essere apresentar uma persona formata all'utilizzo del dispositivo salvavita. L'obbligo di aquisto e formazione grava in capo a tutte le società o associazioni sportive diletantistiche che praticano una delle 396 disciplina sportive riconosciute dal Coni (se veda a questo riguardo la delibera, 20 de dezembro de 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul site istituzionale del Coni).

Sono eclusão dall'obbligo di dotazione del desfibrillator e dalla presenza obbligatoria del personale format durante a gare le società ou associazioni sportive diletantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.

Sono eclusão dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive diletantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco é contenuto nell'allegato A del decreto (um título esemplificativo: boliche, bocha, dama e freccette, tanto per citarne).

 

LEGGI IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

O MINISTRO DA SAÚDE
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER LO SPORT
Visto l'art. 7, vírgula 11, del decreto-legge 13 setembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 de novembro de 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegado al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l 'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali alavi dispositivi;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei desfibrillatori automatici esterni”;
Visto o decreto do Ministro da saudação, aprovado no concerto com o Ministro para os assuntos regionais, o turismo e o esporte em dados 24 de abril de 2013, publicado pela Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 de julho de 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica and amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di desfibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;
Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di desfibrillatori semiautomatici e alltri dispositivi salvavita da parte delle società sportive diletantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differentito decreti delle società sportive diletantistiche entra in vigore il primo luglio 11, dopo essere stato già differentito decreti del Ministro della salute 2016 e 19 de janeiro , a 2016 de julho de 20 e a 2016 de novembro de 30, nenhum outro sospeso até todos os dados de 2016 de julho de 30 dall'articolo 2017, vírgula 48, del decreto legge 18 ottobre 17, n. 2016, modificato dalla legge di conversione 189 dicembre 15, n. 2016;
Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine all modalità application delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integare le linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenção del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di uma pessoa debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonché con riferimento allle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentido do CONI;

Decretos:

Artigo 1
(Dotazione ed impiego dei desfibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche)
1. L'obbligo di dotazione and impiego di desfibrillatori semi-automatici ed eventuais altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 setembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 de novembro de 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definitivo dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, all seguenti condizioni:

a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico oa technology più avanzata;

b) qualora presente uma pessoa debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserir nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associado, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitivo ed attività agonistiche di prestazione di sportive organizzate dagliii , nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Artigo 2
(Oblighi)
1. Nel case di cui all'articolo 1, le associazioni and le società sportive diletantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione and il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicar dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 de abril de 2013.
2. Nel case di cui all'articolo 1, le associazioni and le società sportive diletantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante a gare da esse organizzate sia presenta persona debitamente formata ai sensi e por gli effetti dell'articolo 5, vírgula 7, del decreto del Ministro della salute de 24 de abril de 2013.
Artigo 3
(Inadempimento dell'obbligo)
1. A máquina do desfibrilador semiautomático ou a tecnologia mais avançada que determina a impossibilidade de ativar a atividade do artigo 1.
Artigo 4
(Atividade esportiva a ridotto impegno cardiocirculatorio e atividade esportiva svolte al di fuori degli impianti sportivi)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applano alle gare organzate dalle associazioni and società sportive diletantistiche: a) relative all attività sportive di cui all'articolo 5, vírgula 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.
O presente decreto será publicado na Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma,
O Ministro da Saúde
Il Ministro para o esporte

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Qui l'elenco delle attività esenti

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