Incidenti sugli sci: la responsabilità  dell'ente gestore degli impianti

Quando si ravvisa la responsabilità del gestore degli impianti sciistici ex art.2043 c.c.? Sembra proprio che l’annosa diatriba sia giunta ad  un capitolo giurisprudenziale davvero significativo.

Negli ultimi mesi purtroppo non sono mancati incidenti sul sci. Alcuni gravi, altri meno, tutti in un certo qual senso al vaglio dei soccorritori che intervenuti sul luogo hanno dovuto far fronte a tutte quelle tipiche circostanze che gli competono.

Detto questo, l’annosa questione della responsabilità del gestore dell’impianto sembra essere giunta ad un nuovo step davvero importante, proprio in questi giorni la Cassazione si è pronunciata difatti dando per scontata la responsabilità da fatto illecito in capo al gestore dell’impianto ogni qual volta lo sciatore subisca una lesione personale al fine di evitare pericoli che potevano, o meglio, che dovevano essere segnalati accuratamente dall’ente gestore degli impianti.

Questo assioma vuole rimarcare la tendenza delle ultime sentenze che hanno visto al centro la vicenda degli incidenti sugli sci; dunque non si può pretendere la responsabilità del gestore qualora lo sciatore stesso, e venga provato in giudizio, non abbia però rispettato con la dovuta diligenza tutta una serie di circostanze per così dire ‘incontrollabili’ dall’ente gestore soprattutto per quanto riguarda la velocità dello stesso sciatore in rapporto alla difficoltà della pista.

In ogni caso il profilo soggettivo insito nella condotta illecita da parte dell’azienda che detiene la gestione dell’impianto sciistico è basato propriamente sul concetto di colpa. Molte in passato le oscillazioni della Cassazione in merito a quale tipo e gradi di responsabilità andasse imputato all’ente gestore erano state assolutamente ondivaghe; alcuni orientamenti parlarono in un primo momento di reponsabilità oggettiva, altri di tipica reponsabilità da fatto illecito ex art.2043 c.c.

Sta di fatto che nel caso in specie, uno sciatore aveva citato a giudizio un azienda di settore che secondo l’attore era responsabile di un incidente avvenuto sugli sci nel 2001 nei pressi di Bolzano dove lo sciatore era andato a sbattere contro una staccionata che delimitava il tracciato lesionandosi in modo abbastanza grave. Adita la Corte di Appello di Trento, lo sciatore si è visto così rigettare nuovamente il risarcimento da parte del giudice con tanto di conferma da parte della Cassazione in quest’ultima pronuncia che ha voluto sottolineare come la responsabilità dell’ente gestore si basi principalmente su un profilo soggettivo ascrivibile al tipico fondamento della responsabilità da fatto illecito piùttosto che dalla controversa e sempre temuta responsabilità oggettiva.

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