ASO E TSO: cosa sono e quando si applicano l’accertamento ed il trattamento sanitario obbligatorio

Molto spesso vengono usati i due acronimi ASO e TSO senza davvero sapere bene di cosa si tratti e come funzionano. Rispettivamente stanno a significare Accertamento Sanitario Obbligatorio e Trattamento Sanitario Obbligatorio

Secondo l’art. 32 della Costituzione Italiana, La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantisce cure agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge (Legge 180/1978; Legge 833/1978).

Il bene della vita, della salute e dell’integrità fisica e psichica sono oggetto dei diritti della persona; diritti naturali essenziali e assoluti e pertanto irrinunciabili, non trasmissibili, non espropriabili.

Se nessuno può essere obbligato parliamo di consenso.

Difatti i trattamenti e gli accertamenti sanitari si basano sul consenso che a sua volta richiede un incontro basato sulla volontà e sulla partecipazione attiva da parte dell’individuo, tale da produrre un consenso informato, cioè una decisione condivisa nell’ambito di un rapporto medico-paziente fondato sulla fiducia.

ASO, l’accertamento sanitario obbligatorio:

Cosa si intende invece per ASO (accertamento sanitario obbligatorio). Innanzitutto, è possibile richiedere un ASO quando si presenta un fondato sospetto della presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere un intervento urgente, non differibile, quando la persona non accetta approfondimenti diagnostici necessari.

Questo intervento deve sempre essere preceduto dalla ricerca di consenso.

L’accertamento sanitario obbligatorio viene richiesto da un medico nei confronti di una persona per la quale si abbia il fondato sospetto di alterazioni psichiche da rendere urgente un intervento terapeutico ma che la persona interessata rifiuta.

L’ordinanza di ASO viene emessa dal Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, su proposta motivata del medico richiedente.

Al Sindaco andrà anche trasmesso l’esito dell’ASO.

DOVE SI EFFETTUA UN ASO

Un ASO può essere effettuato presso il domicilio della persona, oppure in regime di ricovero presso una struttura ambulatoriale, il pronto soccorso (PS), e presso il centro di salute mentale (CSM).

Nell’ordinanza emessa dovrà essere indicato il luogo dell’accertamento.

Dopo un accertamento sanitario obbligatorio, se ci sono le condizioni e la persona rifiuta di sottoporsi alle cure necessarie, può essere disposto un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

Si ricorda che la prestazione è gratuita.

TSO, il trattamento sanitario obbligatorio:

Ci sono però delle variabili.

Alcuni disturbi mentali possono determinare una mera assenza di consapevolezza di malattia al punto tale che la persona può rifiutare interventi sanitari estremamente urgenti e necessari.

In tali circostanze possono essere messi in atto i cosiddetti provvedimenti obbligatori come il TSO (trattamento sanitario obbligatorio, per un periodo di sette giorni rinnovabili) nel rispetto della dignità della persona.

Il TSO diventa così un mezzo estremo atto a rendere effettivo il diritto alla salute della persona con grave patologia psichica di cui non è consapevole.

Il TSO può essere effettuato senza ricorrere al ricovero, presso il Centro di salute mentale (CSM), l’ambulatorio, il domicilio del paziente, il pronto soccorso (PS).

Se si rende necessario il ricovero ospedaliero, il TSO può essere effettuato esclusivamente presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Azienda sanitaria.

Il TSO è disposto con un’ordinanza del Sindaco, convalidata dal Giudice tutelare, su proposta motivata di un medico, preferibilmente approvata da un medico del Dipartimento di salute mentale o da altro medico della struttura pubblica.

Punto di riferimento per la persona e i suoi famigliari è il Centro di salute mentale dell’Azienda Usl.

Il Centro di salute mentale (CSM) è presente in ogni Distretto e nella quasi totalità dei casi resta aperto per 12 ore nei giorni feriali.

Il CSM collabora con il medico di famiglia della persona interessata e rappresenta il punto di riferimento per la persona assistita e la sua famiglia.

A tutela della persona il TSO non può essere superiore a sette giorni.

Se si deve prolungare, è necessario acquisire nuovamente la convalida del Giudice Tutelare (a cura del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura).

Se durante la degenza, come generalmente avviene, il paziente accetta le cure, il TSO viene trasformato in ricovero volontario.

È sempre consigliabile rivolgersi al Centro Salute Mentale; negli orari di chiusura del Centro Salute Mentale occorre rivolgersi al Pronto Soccorso, dove è attiva la consulenza psichiatrica o al Servizio di Guardia Medica.

Per ogni eventuale problema il punto di riferimento è il CSM. Va specificato che tale servizio è totalmente gratuito.

QUANDO NON SI RICHIEDE UN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Il TSO non viene richiesto in casi di compromissioni dello stato di coscienza a causa di intossicazioni, stato di ubriachezza, traumi, deliro, demenza.

Difatti non si possono obbligare le persone ad eseguire esami diagnostici o ad assumere terapie farmacologiche per patologie differenti da quelle psichiatriche.

Questi casi sopra citati sono ulteriormente considerati casi complessi e di conseguenza di competenza della Magistratura.

TSO E MINORI

Un altro caso particolare di richiesta di TSO è riservato ai minori bisognosi di cure urgenti.

Tutto ruota attorno al consenso da parte del minore o meno e del consenso o meno da parte di uno e/o di entrambi i genitori. In ogni caso ci sarà l’informativa o la segnalazione al Tribunale dei Minori (art. 403 CC).

Articolo scritto dalla dottoressa Letizia Ciabattoni

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Fonti dell’articolo:

https://www.ausl.re.it/trattamento-sanitario-obbligatorio-tso-sottoporre-cure-urgenti-la-persona-con-disturbo-mentale

http://www.adir.unifi.it/rivista/1998/sbordoni/cap4.htm

https://www.tribunale.varese.it/index.phtml?Id_VMenu=1321

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_20.page

https://guidaservizi.fascicolo-sanitario.it/dettaglio/prestazione/3152808

https://www.ordinemedicimodena.it/assets/Uploads/11-febbraio-TRATTAMENTI-SANITARI-OBBLIGATORI-Giusti.pdf

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3146_listaFile_itemName_2_file.pdf

http://www.regioni.it/upload/290409_TSO.pdf

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