First Responder e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

 Articolo di: Wanda D’Amico

  

161407635-f7461950-cb3a-4484-8fda-740506714bb9Come i First Responder (VVF, Forze Armate, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e Sanitari) affrontano il tema della salute dei lavoratori (Legge 81/2008) in relazione alla possibile esposizione (accidentale o intenzionale) ad agenti biologici/chimici/radiologici            

 

161407222-68d10e75-c31e-4df8-80ec-7397c4e87465L’esposizione ad agenti biologici in ambiente di vita e di lavoro è un importante rischio per la salute che deve essere ben conosciuto al fine di poter sviluppare una corretta, aggiornata e utile attività d’informazione e mettere in atto validi piani di prevenzione, sorveglianza e controllo delle patologie correlate. Particolare rilievo dovrebbe essere rivolto a quelle attività che per la propria finalità non possono essere raggruppate in un singolo e ben delimitato settore: si tratta dei First  responder ossia i “primi soccorritori” i “primi a intervenire” sui luoghi di un disastro accidentale o volontario, ma anche i primi a essere ESPOSTI a una possibile fonte di contagio.

Di seguito sarà analizzato il tema della salute dei Lavoratori “First responder” ai sensi del D.Lgs aprile 2008, n. 81, ripubblicato con “Disposizioni integrative e correttive”nel Supplemento ordinario n. 177 alla G.U. Serie generale – n. 226 del 29 settembre 2009.

 

L’obiettivo perseguito con il Testo Unico (T.U.) è stato quello di armonizzare tutte le leggi vigenti in una logica unitaria, abrogando le normative speciali, in esso integrate, e facendo esplicito e specifico riferimento alle normative di settore che, al contrario rimangono in vigore al di fuori di questo permettendo quindi di rendere maggiormente esigibili e accessibili le norme prevenzionistiche.

Il decreto di attuazione della delega di cui all’art. 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si compone di XIII Titoli e di LI Allegati come raggruppato nella Tabella 1.

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Allegato Oggetto Titolo di riferimento
1 Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale Titolo I  PRINCIPI COMUNI
2 Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10
3°A Cartella sanitaria di rischio
3 B Informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
4 Requisiti dei luoghi di lavoro Titolo II – LUOGHI DI LAVORO
5 Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative eregolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione Titolo III  USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
6 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
7 Verifiche di attrezzature
8 Dispositivi di protezione individuale
9 Norme di buona tecnica
10 Elenco dei lavoratori edili o di ingegneria civile di cui all’art. 89 comma 1, lettera a) Titolo IV  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
11 Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’art. 100, comma 1
12 Contenuto della notifica preliminare di cui all’art. 99
13 Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
14 Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
15 Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
16 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
17 Idoneità tecnico professionale
18 Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
19 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
20 Costruzione e impiego di scale portatili e autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
21 Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
22 Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
23 Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
24 Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
25 Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
26 Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
27 Prescrizioni per la segnaletica destinata a identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio
28 Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
29 Prescrizioni per i segnali luminosi
30 Prescrizioni per i segnali acustici
31 Prescrizioni per la comunicazione verbale
32 Prescrizioni per i segnali gestuali
33 Movimentazione manuale dei carichi Titolo VIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
34 Requisiti minimi Titolo VII  ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
35 A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccioB. Vibrazioni trasmesse al corpo intero Titolo VIII AGENTI FISICI
36 Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici
37 Radiazioni ottiche
38 Valori limite di esposizione professionale Titolo IX  SOSTANZE PERICOLOSE
39 Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
40 Divieti
41 Metodiche standardizzate
42 Elenco di sostanze, preparati e processi
43 Valori limite di esposizione professionale
44 Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici Titolo X  ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
45 Segnale di rischio biologico
46 Elenco degli agenti biologici classificati
47 Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
48 Specifiche per processi industriali
49 Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
50 Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute deilavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e criteri per la scelta degli

apparecchi e dei sistemi di protezione

51 Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Tabella 1 – Elenco degli allegati al Decreto 81/2008

 

 

161408270-2c0ad01d-02cd-423f-be80-cd99946c20adL’art.2 del Titolo I (“Disposizioni generali”), statuisce, innanzitutto, il principio indefettibile secondo cui il decreto si applica a “tutti i settori di attività pubblici o privati”, ma è nel secondo comma del medesimo articolo, che si puntualizza che le norme del T. U. si applicano tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio; si tratta di una scelta dettata dalla necessità di diversificare l’applicazione delle normative di sicurezza con riferimento ad alcuni settori (si pensi, per tutti, alle Forze Armate e di Polizia e alla protezione civile) nei quali applicare sic et simpliciter le regole in tema di salute e sicurezza produrrebbe problemi di compatibilità con le attività in parola, quando non risultati controproducenti.

Il Campo di applicazione definito nel successivo art. 3 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;

Le disposizioni del presente D.Lgs sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale (i First responder).

Gli aspetti più strettamente legati alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco sono contenute al comma 3 bis e nel neo comma 12-bis (dello stesso art. 3).

Tutte le disposizioni del Decreto Legge sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

 

161406599-621cb546-a63d-4eae-bae5-2266bff738c5Sempre alla ricerca di una collocazione per una tipologia di lavoratori come quella dei First  responder, l’art. 5 individua una serie di definizioni di “lavoratore” individuato in chi: “presta il proprio lavoro fuori dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione”. Rientrano, pertanto di diritto nel campo di applicazione del T.U. non solo i lavoratori subordinati in senso stretto, ma anche coloro che operano semplicemente sotto le direttive altrui.  

In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite:

  • alle autorità marittime a bordo delle navi e in ambito portuale;
  • agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale;
  • ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.

 

Gli aspetti legati alla Vigilanza sui luoghi di lavoro sono affrontati anche per i First responder nell’art. 13., mentre l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro inerenti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali sono contenuti nell’art. 33 che prevede, tra le altre voci, anche programmi d’informazione e formazione di tutti i lavoratori.

I predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

161407635-f7461950-cb3a-4484-8fda-740506714bb9Parallelamente all’individuazione di una giusta collocazione della figura del “lavoratore first responder”, vi è la ricerca di un’adeguata definizione dei “Luoghi di lavoro”. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, nel Titolo II  si definiscono luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; ciò spiega il  perché si è reputato opportuno prevedere che le disposizioni in materia di luoghi di lavoro siano applicate anche ai cantieri temporanei e mobili, per i quali è stato predisposto un apposito allegato, richiamato dall’art. 88 (“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”).

Di notevole importanza per una tipologia di lavoratori esposti in maniera random ad agenti di svariata origine e con un impatto fisico diverso tra di loro, è il Titolo III (“ Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”). Per dispositivi di protezione individuale (DPI), si vuole intendere qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo; non costituiscono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

L’uso dei DPI deve  essere effettuato tenendo conto non solo  dei criteri di cui al Testo Unico ma anche delle norme di buona tecnica emanate in materia. Adeguati DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro devono inoltre tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità ed essere adeguati ai rischi da prevenire nonché alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, senza comportare un  maggiore rischio per la propri a salute.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Devono inoltre essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

 

161407289-21877d64-75f8-46ed-a708-32b334a6b5beSpetta al datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI, delle condizioni in cui un DPI dovrà essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: entità del rischio, frequenza dell’esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore.

 In tal modo, anche con riferimento ai DPI, si obbliga (art. 77) il datore di lavoro ad adottare tutte le misure più aggiornate per porre i propri lavoratori nelle condizioni più sicure di lavoro possibili in quel momento storico e, al contempo, lo si libera di responsabilità in caso d’infortunio ove abbia ottemperato a tale obbligo; sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’art. 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 76. e si occupa anche di mantenere in efficienza e in adeguate condizioni igieniche i DPI; destina ogni DPI a un uso personale; provvede altresì affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. L’addestramento è in ogni caso indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria oppure per i dispositivi di protezione dell’udito.

Spetta ai lavoratori provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione; al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI segnalando qualsiasi difetto e/o inconveniente da essi rilevato.

 

Tra gli altri articoli a tutela dei First responder si ricordano il:

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili

CAPO II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzione e nei lavori in quota (art.105-140).

Titolo VIII Agenti Fisici

CAPO II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro (art.187-198)

CAPO III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazione (art. 199-205).

CAPO IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (art.206-212)

 

Particolare rilevanza rilievo nelle verrà dato nelle pagine successive ai seguenti titoli: Titolo IX (“Sostanze pericolose”), Titolo X (“Esposizione ad Agenti Biologici”), Titolo XI (“Atmosfere esplosive”).

 

In Dettaglio

Titolo IX – Sostanze pericolose (Art. 221-227)

I requisiti minimi per la protezione dei lavoratori da i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici sono contenuti nell’art. 221. Fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal D.Lgs del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. Tutto quanto contenuto nel presente capo si applica altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel D.Lgs 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’art. 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

 

Nella valutazione dei rischi per esposizione a sostanze pericolose, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Il responsabile dell’immissione sul mercato di “sostanze pericolose” devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Un primo elenco del valore limite di esposizione professionale é riportato nell’allegato XXXVIII;

 

 

CAPO II – Protezione da Agenti cancerogeni e Mutageni (Art. 233-245)

L’art. 240 (“Esposizione non prevedibile) cita testualmente: “qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento; i lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro”.

L’uso dei dispositivi di protezione individuale non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al tempo strettamente necessario.

 

CAPO III – Protezione dai Rischi connessi all’Esposizione all’Amianto (Art. 246-261.)

Infine, il Capo III (art. 251) detta la disciplina attuativa della direttiva “amianto” n. 2003/18/CE, modificativa della direttiva n. 83/477 CEE, recepita con il D.Lgs  n. 277 del 1991, stabilendo la decorrenza della vigenza alla data prevista dalla direttiva, e cioè dal 15 aprile 2006.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, anche ai first responder.

In tutte le attività di cui all’art. 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali che lo contengono sui luoghi di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’art. 254, in particolare riducendo al minimo il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile ed equipaggiando gli stessi di idonei DPI a tutela delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che l’aria filtrata presente all’interno del DPI sia non superiore a un decimo del valore limite indicato all’art. 254; l’utilizzo dei DPI deve inoltre essere intervallato da periodo/i di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da un’idonea decontaminazione così come previsto dall’art. 256, comma 4, lettera d).

Tutti i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all’art. 246  prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente (Art. 259, Sorveglianza sanitaria), sono sottoposti a un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’art. 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne i casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 249 (esposizioni sporadiche e di debole intensità). I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

 

 

Titolo X – Esposizione ad Agenti Biologici (Art. 266-286)

Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici costituendo attuazione della direttiva n. 2000/54/CE che a sua volta ha abrogato la direttiva n. 93/88 CEE modificativa della direttiva n. 90/679/CEE (settima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), quest’ultima trasposta dal Titolo VIII (articoli da 73 a 88) e dagli Allegati IX, X, XI e XII del D.Lgs n. 626 del 1994.

In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici, in particolare, i first Responder sono tutelati dall’art.  272  in cui sono previste tutte le  misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare l’esposizione ad agenti biologici  e dal successivo art. 273 (Misure igieniche)  secondo il quale spetta a datore di lavoro fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni (art. 278. – Informazioni e formazione), ma anche assicurarsi che:

  • i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  • i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
  • gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

 

Tutti quei lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono  sottoposti alla sorveglianza sanitaria (art. 279. – Prevenzione e controllo).

Spetta sempre al  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adottare tutte le adeguate misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente.

Il medico competente fornisce inoltre ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Nell’allegato XLVI al decreto sono riportati gli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4 gruppi a seconda del rischio di infezione come meglio specificato all’art.268 (Classificazione degli agenti biologici)

 

Tit. XI – Atmosfere esplosive  (Artt. 287-297)

Il titolo relativo alle atmosfere esplosive si presenta in modo del tutto analogo al titolo già contenuto nel D.Lgs  626/94. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo alla classificazione delle zone, alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione, ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto e/o alla manipolazione e al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili, all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

 

 

Rilevanza in questo breve articolo rivestono anche quelle che sono le disposizioni finali contenute nell’art. 306 del Titolo XIII (“Norme Transitorie e Finali”). In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’art. 201 è entrano in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all’art. 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l’obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all’art. 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.

 

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